Pagare le rate della rottamazione delle cartelle tramite compensazione di crediti per imposte vantati nei confronti dello Stato. E’ possibile? Questa è una domanda che ci siamo posti già in precedenza e che a oggi non è possibile dare una risposta certa; tuttavia, analizzando la norma di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 o meglio considerando le lacune della stessa, eravamo arrivati a una risposta negativa.
Dunque non è possibile pagare la rottamazione delle cartelle con il codice tributo RUOL.
La settimana scorsa il MEF ha comunicato la proroga della rottamazione delle cartelle, da qui è lecito chiedersi se ci sono delle novità anche per quanto riguarda la compensazione ossia l’eventuale possibilità di pagare le rate della rottamazione utilizzando in compensazione crediti Ires, Irpef (anche da 730), Iva, ecc.
La proroga della rottamazione delle cartelle
Con il comunicato stampa di venerdì scorso, il MEF ha comunicato la proroga:
- dal 30 aprile al 30 giugno del termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
- dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
- dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione.
Se si opta per le rate, sono ammesse al massimo 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti 16 rate saranno ripartite nei successivi 4 anni. E andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Proroga rottamazione delle cartelle. Ci sono novità per la compensazione con i crediti fiscali?
In premessa ci siamo chiesti se, dopo la proroga, ci sono delle novità anche per quanto riguarda la compensazione ossia l’eventuale possibilità di pagare le rate della rottamazione utilizzando in compensazione crediti Ires, Irpef (anche da 730), Iva, ecc.
Di norma, ex art.31 del DL 78/2010, le cartelle contenenti debiti per imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, possono essere compensate con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò è necessario utilizzare il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Tuttavia, tra le modalità di pagamento delle rate della rottamazione delle cartelle, il comma 242 della legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, non richiama tale possibilità di compensazione.
Infatti il comma 242 dispone che il totale dovuto a titolo di rottamazione delle cartelle, può essere pagato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalita’ determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Non c’è alcun riferimento alla possibilità di pagare la rottamazione delle cartelle con il codice tributo RUOL.
Anche dopo la proroga, non sono state introdotte novità in merito.
Posto che la norma non dice nulla a riguardo, basterebbe una semplice apertura da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione per permettere la compensazione con il codice tributo RUOL. Ciò consentirebbe a molte imprese di accedere alla sanatoria senza intaccare la propria liquidità.