Nonostante l’annuncio della proroga della domanda rottamazione cartelle dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023, non conviene aspettare tanto per fare la richiesta. Prima si fa e meglio è. Ciò, in quanto, già la presentazione della domanda avrà effetti positivi per il contribuente.
Intanto, ricordiamo che questa edizione della sanatoria cartelle (rottamazione quater) è prevista dalla legge di bilancio 2023. Riguarda i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Aderendo, il contribuente avrà il vantaggio di pagare solo una parte del debito.
Le date da ricordare
La rottamazione cartelle non è automatica. Per aderirvi bisogna presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione.
La manovra di bilancio stabiliva la scadenza per la richiesta al 30 aprile 2023. Tale scadenza, tuttavia, è prorogata al 30 giugno 2023 (Comunicato MEF n. 68 del 21 aprile 2023).
Entro il 30 settembre 2023 (non più entro il 30 giugno) il contribuente riceverà risposta di accoglimento o rigetto. Nella domanda bisogna indicare se si vuole pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).
Anche la scadenza di pagamento è prorogata. In dettaglio:
- in caso di pagamento in unica soluzione, la scadenza passa dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023;
- in caso di pagamento a rate, la prima rata passa dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023. La seconda rata resta al 30 novembre 2023 e le restanti 16 rate scadranno il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 2% con decorrenza dal 1° novembre 2023. Le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% dell’importo complessivamente dovuto.
Trovi qui il nuovo calendario completo della rottamazione quater dopo la proroga.
Perché fare subito la domanda rottamazione cartelle
Come anticipato in premessa, nonostante si è deciso di concedere più tempo per fare domanda rottamazione cartelle, il consiglio, per chi ha deciso di aderire, è quello di farlo quanto prima.
- non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive (quindi, ad esempio non saranno disposti nuovi fermi amministrativi o ipoteche)
- non saranno proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Resteranno, invece, in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.