Proroga rottamazione cartelle. Per alcuni la scelta è obbligata

Per chi ha attivato un piano di rateazione dal 16 luglio 2022 per una debito poi oggetto di rottamazione delle cartelle la remissione in bonis rimane l'unica scelta
10 mesi fa
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rottamazione cartelle
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Rispetto alle precedenti versioni della sanatoria cartelle, la rottamazione-quater permette al contribuente che non riesce a pagare la pace fiscale e dunque decade dalla stessa, di richiedere per il debito residuo una rateazione ordinaria, ex art.19 del DPR 602/1973.

Infatti, abbiamo anche parlato di rottamazione salva rate. Tuttavia tale apertura non è da intendersi in senso assoluto. Infatti, la possibilità di richiedere una rateazione per un debito già dilazionato in precedenza, decaduta, poi oggetto di rottamazione, anche’ essa non onorata, dipende da quando era stato accesso l’originario piano di rateazione.

Da qui entra in gioco una distinzione tra chi aveva richiesto la rateazione originaria prima del 16 luglio 2022 e chi invece lo ha fatto successivamente.

Nel secondo caso, la proroga della rottamazione delle cartelle rimane l’unica chance da sfruttare per evitare che l’Agenzia delle entrate-riscossione avvii qualche azione esecutiva o cautelare.

La proroga della rottamazione delle cartelle

Il DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge, ha previsto una remissione in bonis per chi non ha pagato le prime due rate della rottamazione delle cartelle.

Questi contribuenti decaduti dalla sanatoria, hanno la possibilità di mantenere i vantaggi della rottamazione pagando le prime due rate che scadevano lo scorso 18 dicembre entro il prossimo 20 marzo.

Nello specifico, con il DL Milleproroghe, posto conversione in legge, viene data la possibilità agli inadempimenti di rimettersi in regola: mantenendo i vantaggi della rottamazione, con il pagamento delle prime due rate entro il prossimo 20 marzo 2024.

Entro la stessa data potrà essere versata anche la 3° rata che aveva come scadenza originaria il prossimo 28 febbraio.

Le restanti rate 2024 dovranno essere versate alle seguenti scadenze: 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

La proroga della rottamazione riguarda anche i residenti dei territori alluvionati. Il riferimento è a coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n.

1 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.  Tali soggetti potranno pagare la 1° e la 2° rata entro il 20 marzo. La terza rata dovrà essere versata entro il 31 maggio 2024. La quarta entro il 31 agosto 2024. Tali soggetti godono per legge di una proroga di tre mesi di tutte le scadenze ordinarie della sanatoria.

Proroga rottamazione cartelle. Per alcuni la scelta è obbligata

Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo a quanto detto in premessa.

Chi decade dalla rottamazione per carente oppure omesso versamento può richiedere per lo stesso debito oggetto di sanatoria una rateazione ordinaria ex art.19 del DPR 602/1973.

Si parla di rottamazione salva rate.

Tuttavia tale apertura non riguarda in senso assoluto coloro i quali hanno presentato una domanda di rottamazione per un debito già dilazionato in precedenza. E poi oggetto di rottamazione, decaduta successivamente.

Siamo nella situazione in cui il contribuente:

  • ha ricevuto una cartella e ha richiesto una rateazione ex art.19 del DPR 602/1973;
  • non ha pagato le rate ed è decaduto dalla dilazione;
  • per il debito residuo ha presentato domanda di rottamazione delle cartelle.

La domanda ora è la seguente. Se questo contribuente decade (o è già decaduto dalla sanatoria) può richiedere una nuova rateazione ex art.19 del DPR 602/1973?

Ebbene, dipende da quanto era stata accesa la dilazione originaria.

Infatti, nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le dilazioni originarie poi oggetto di rottamazione richieste dopo il 16 luglio 2022: 

qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’articolo 15-bis, comma 3, del Dl 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

Ecco perché, per chi aveva richiesto una rateazione dopo il 16 luglio 2022, decadendo prima dalla dilazione e poi dalla rottamazione, non rimane che prendere il treno della remissione in bonis prevista dal DL Milleproroghe. In tal modo si mette a riparo da eventuali azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive del Fisco.

Riassumendo…

  • il DL Milleproroghe ha prorogato al 20 marzo le prime tre rate della rottamazione delle cartelle;
  • si tratta di una chance da non perdere per chi è stato ammesso alla sanatoria per un debito già oggetto di rateazione richiesta dal 16 luglio 2022 in avanti e poi non pagata;
  • in tal modo si intercettano eventuali azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive del Fisco.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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