La legge di conversione del decreto Anticipi (decreto-legge 145/2023) ripesca i decaduti dalla rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023. Dopo l’ok della Camera, il provvedimento legislativo è ufficialmente approvato anche dal Senato e attende solo la pubblicazione in Gazzetta.
Si può rientrare nella sanatoria pagando entro il 18 dicembre 2023. I beneficiari sono coloro che non hanno pagato (in tutto o in parte) la prima o unica rata e/o la seconda rata.
Qualche lettore ci chiede se, anche alla nuova scadenza del 18 dicembre possono applicarsi i 5 giorni di tolleranza.
Rottamazione cartelle, quello che si risparmia
L’edizione 2023 della rottamazione cartelle è prevista dalla manovra di bilancio di questo stesso anno. Permette ai contribuenti di definire in maniera agevolata i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
L’adesione andava fatta con domanda all’Agenzia medesima entro il 30 giugno 2023 e la risposta è arrivata con comunicazione (accoglimento o rigetto) entro il 30 settembre 2023. Tali termini sono stati prorogati di tre mesi per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto Alluvioni. Si tratta di alcuni comuni delle regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Per gli ammessi, la sanatoria fa risparmiare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Quindi si vanno a pagare solo quelle dovute a titolo di capitale, a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.
Le date (ordinarie) per andare alla cassa
In merito alle scadenze di pagamento, nella domanda il contribuente era chiamato ad indicare se pagare in unica soluzione o a rate.
Il pagamento in unica soluzione aveva scadenza il 31 ottobre 2023. La rateizzazione (massimo 18 rate), invece, vede un calendario dove, la prima rata aveva scadenza 31 ottobre 2023 e la seconda il 30 novembre 2023.
Per la rottamazione cartelle alluvionati di maggio 2023 (allegato 1 decreto alluvioni), tutte le scadenze di pagamento sono prorogate di tre mesi.
I 5 giorni di tolleranza, la decadenza e il ripescaggio rottamazione cartelle
Regola dice che, per ogni data di scadenza pagamento sono previsti 5 giorni di tolleranza. Questo significa che si può pagare entro 5 giorni successivi senza conseguenza. Non pagando (in tutto o in parte), entro 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla sanatoria.
Ne consegue che chi non ha pagato la prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023, poteva farlo entro il 6 novembre 2023 (il 5 era domenica). Se non lo ha fatto entro il 6 novembre, doveva considerarsi decaduto. Stesso discorso per chi ha pagato per tempo la prima rata ma non ha pagato la seconda entro il 5 dicembre 2023.
In loro soccorso, è arrivata la legge di conversione del decreto Anticipi stabilendo che tali contribuenti decaduti, possono pagare la prima o unica rata e/o la seconda rata entro il 18 dicembre 2023. Ciò consentirà di non decadere dalla definizione agevolata. Allo stesso tempo, è stabilito che a tale data NON si applicano i 5 giorni di tolleranza. Pertanto, chi non paga in tutto o in parte entro il 18 dicembre 2023 decade dalla sanatoria. Continuano, invece, ad applicarsi i 5 giorni di tolleranza rottamazione cartelle per le scadenze successive.
Riassumendo…
- il decreto Anticipi è stato definitivamente convertito in legge
- è ufficiale il ripescaggio nella rottamazione cartelle per coloro che non hanno pagato (per tempo) la prima o unica rata e/o la seconda rata
- tali contribuenti possono NON considerarsi decaduti se pagano le citate rate entro il 18 dicembre 2023
- alla data prorogata NON si applicano i 5 giorni di tolleranza.