Pagare entro il 15 marzo 2024 oppure entro i 5 giorni successivi e risalire sulla giostra della rottamazione quater. Lo prevede il decreto Milleproroghe 2024 (DL n. 215/2023) convertito in Legge n. 18/2024.
Tra le misure contenute, infatti, c’è la riapertura dei termini della definizione agevolata delle cartelle di pagamento edizione legge di bilancio 2023. In sintesi, chi non ha pagato la prima/unica rata, la seconda e terza rata, può pagare tutto entro il 15 marzo 2024, ovvero entro il 20 marzo con 5 giorni di tolleranza. Per le restanti rate segue il piano di rateizzo prescelto in sede di domanda.
Anche gli alluvionati di maggio 2023 possono rientrare, pagando entro dette scadenze la prima/unica rata (scaduta il 31 gennaio 2024) e la seconda rata (scaduta il 28 febbraio 2024), proseguendo poi l’ordinario piano di dilazione.
Cosa succede se non si paga
Il pagamento, ricordiamo, deve farsi tramite i bollettini allegati alla comunicazione di accoglimento rottamazione quater all’epoca ricevuta dopo la domanda di adesione. In merito alle modalità di versamento le strade possono essere le seguenti:
- servizio “Paga on-line”
- canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA
- fisicamente presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai e, previo appuntamento, presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione
- attivazione domiciliazione bancaria.
Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della sanatoria e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Rottamazione quater, l’addebito in c/c dopo la proroga
Tra le diverse modalità di pagamento quella più comoda è la domiciliazione bancaria. Avere l’addebito diretto in c/c delle rate della rottamazione quater permette di non dimenticare le scadenze (l’addebito in conto sarà nella giornata di scadenza di ogni rata) ed evita anche il fastidio di doversi attivare per fare il versamento.
Chi vuole e non ha ancora attivato la domiciliazione bancaria, in vista della nuova scadenza 15 marzo 2024 come disposta dalla proroga, può farlo direttamente dalla sezione “Definizione agevolata” in area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione. Qui, il contribuente dovrà specificare gli estremi del c/c (deve essere intestato a lui stesso o quanto meno cointestato). Inoltre dovrà fornire le altre informazioni richieste e il consenso all’utilizzo dei dati forniti.
Successivamente, questi riceverà un messaggio via e-mail che lo informerà della presa in carico della richiesta. Poi, dopo le verifiche del caso, fornirà riscontro (positivo o negativo). La stessa procedura è da seguire anche laddove si voglia revocare la domiciliazione precedentemente attivata.
Riassumendo
- grazie al Milleproroghe 2024, entro il 15 marzo 2024 (ovvero 20 marzo) i decaduti dalla rottamazione quater possono rientrare versando quanto dovuto e non pagato ancora
- per il pagamento devono utilizzarsi i bollettini allegati alla comunicazione di accoglimento domanda all’epoca ricevuta
- è possibile, se non già fatto, attivare la domiciliazione bancaria.