Il decreto fiscale approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, proroga al 30 novembre 2021 le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Le rate 2021 devono essere pagate entro la stessa data. E’ confermata la possibilità di pagare con cinque giorni di ritardo. Senza che ciò comporti la decadenza della definizione agevolata.
Proroga rottamazione-ter e saldo e stralcio: i vari interventi
Grazie al nuovo decreto fiscale che accompagna la prossima Legge di bilancio, i contribuenti hanno più tempo per pagare le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Anche le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio sono state oggetto di interventi di proroga.
Per esempio, con il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, le rate della rottamazione-ter sono state così scandagliate: per chi era in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse venivano integralmente corrisposte entro il:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Le rate 2021, possono essere pagate tutte entro il 30 novembre 2021.
L’intervento del decreto fiscale: nuovo proroga per rottamazione-ter e saldo e stralcio
Il decreto fiscale approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, proroga al 30 novembre 2021 tutte le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Nello specifico, il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 può essere effettuato entro il prossimo 30 novembre 2021.
Si applicano i 5 giorni di tolleranza
Anche rispetto alla scadenza del 30 novembre, il decreto fiscale, specifica che si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del decreto- legge n. 119 del 2018.
Da qui, trova applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo rispetto alla data del 30 novembre.
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 6 novembre 2021. Utilizzando i bollettini di cui il contribuente è già in possesso.