Si avvicinano le prossime elezioni con le quali noi cittadini saremo chiamati a scegliere chi governerà il nostro paese. Al di là di questo, le elezioni potranno essere occasione per molti, soprattutto per i disoccupati, di poter guadagnare qualcosa grazie alla figura dello scrutatore o del Presidente di seggio.
Detto ciò, se anche tu stai aspettando le prossime elezioni sperando di essere chiamato dal tuo Comune di residenza per ricoprire uno dei suddetti ruoli di scrutatore o Presidente, devi sapere alcune cose sul trattamento fiscale dei compensi ricevuti per ricoprire tali posizioni.
E’ lecito chiedersi se tali compensi debbano essere dichiarati al Fisco oppure se puoi fare a meno di presentare la dichiarazione dei redditi.
Le elezioni politiche del prossimo 25 settembre
25 settembre, segnate questa data sul calendario. Infatti, si terranno le prossime elezioni con le quali noi cittadini saremo chiamati a scegliere chi governerà il nostro paese.
La campagna elettorale è entrata già nel vivo. Con il centrodestra che fa della riforma pensione e della pace fiscale i cavalli di battaglia del proprio programma di governo. Gli altri sono sulla stessa scia, ma non è che ci voglia molto. Parliamo di argomenti che sicuramente destano l’interesse della quasi totalità degli elettori.
Come detto in premessa, le elezioni potranno essere occasione per molti, soprattutto per i disoccupati, di poter guadagnare qualcosa grazie alla figura:
- dello scrutatore o del
- Presidente di seggio.
Detto ciò, proprio tali figure, potrebbero porsi delle domande sulle eventuali imposte da pagare per i compensi ricevuti per lo svolgimento dei suddetti ruoli.
Quali imposte per Presidenti e scrutatori?
Sul trattamento fiscale, come riportato sulla rivista Fisco Oggi, va fatta una distinzione tra compensi corrisposti ai componenti gli uffici elettorali di sezione (i seggi) e compensi pagati ai componenti l’ufficio centrale.
In particolare:
- limitatamente agli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione (seggi), la legge n. 53/1990 ha stabilito che tali onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali;
- al contrario vanno assoggettati alle ritenute di imposta, invece, gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali centrali, che non sono stabiliti in misura fissa forfettaria ma variano in proporzione ai giorni necessari allo svolgimento delle funzioni di tale ufficio.
Dunque, la tassazione dei compensi segue le regole appena esposte.