I dati contenuti nelle fatture elettroniche non sono sufficienti a superare l’obbligo informativo che grava in capo ai contribuenti in regime forfettario. Invero che il Fisco non può richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso. Ma le restrizioni legate alla privacy non permettono di ricavare dalle fatture tutte le informazioni. O parte di esse che devono essere oggetto di indicazione del quadro RS del modello Redditi.
Può essere così riassunta la posizione assunta dall’Agenzia delle entrate in risposta a un’interrogazione parlamentare.
Il quadro RS per i contribuenti in regime forfettario
Nell’ultimo mese ha fatto discutere tantissimo l’invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti in regime forfettario. L’Agenzia delle entrate con apposite lettere dei compliance sul quadro RS ha sollecitato la sistemazione degli errori e delle omissioni commesse.
La sistemazione delle irregolarità può avvenire in ravvedimento operoso. Dunque versando una sanzione ridotta. Sanzione base pari a 250 euro da ridurre in ravvedimento. In funzione della tempestività della regolarizzazione.
L’invio di queste comunicazioni ha provocato una forte reazione da parte dei diversi addetti ai lavori che hanno rimarcato:
- il concetto di semplificazioni degli adempimenti sui cui dovrebbe basarsi il regime forfettario;
- il divieto di richiedere ai contribuenti i dati di cui il Fisco è già in possesso.
A tal proposito, dapprima lo statuto del contribuente per le generalità dei cittadini e poi il DL 34/2019 per i contribuenti in regime forfettario, hanno previsto che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti.
Quadro RS regime forfettario. L’Agenzia delle entrate spiega perché servono i dati (interrogazione parlamentare)
Nel corso di un’interrogazione parlamentare sul quadro RS, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria quali iniziative il Governo e la stessa Amministrazione intendono prendere per garantire la piena applicazione del divieto di richiedere dati di cui il Fisco è già in possesso.
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate le informazioni da indicare nel quadro RS non sono ricavabili d’ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il contenuto descrittivo dell’operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l’Agenzia delle entrate. Ciò a causa delle prescrizioni in materia di privacy che limitano l’utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica.
Inoltre, deve sottolinearsi l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui , di imputare il costo alle relative operazioni. E anche all’eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato. Non potendo conoscere in tali casi natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
Da ultimo, si segnala l’indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI.
A ogni modo, in relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d’imposta 2021, il DL 132/2023, c.d. decreto proroghe ha rinviato al 30 novembre 2024, il termine per l’adempimento di tali obblighi.
Riassumendo…
- L’Agenzia delle entrate ha chiarito perché i dati della fatturazione elettronica di cui è in possesso non sono sufficienti a superare gli obblighi informativi in capo ai contribuenti in regime forfettario;
- le prescrizioni in materia di privacy limitano l’utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica;
- le informazioni riportati nel quadro RS saranno utilizzate anche ai fini del concordato preventivo biennale di cui alla legge di delega al Governo per la riforma fiscale.