Quale aumento in busta paga compensa l’auto aziendale?

Il valore dell'auto aziendale ad uso promiscuo da tassare in busta paga rileva per la sola parte riferibile all’uso privato
1 anno fa
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auto aziendale
Foto © Pixabay

Come si calcola in busta paga il valore dell’auto aziendale? E’ meglio chiedere un aumento di stipendio o utilizzare l’auto aziendale in via promiscua? Quando si parla di utilizzo promiscuo dell’auto aziendale si fa riferimento a quella situazione in cui il veicolo assegnato al dipendente viene utilizzato sia per esigenze lavorative sia per esigenze legate alla propria sfera privata/familiare.

Nei fatti, con l’assegnazione dell’auto aziendale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto un fringe benefit che sarà tassato in busta paga, questo in applicazione del principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente in base al quale tutte le somme e i valori corrisposti al lavoratore dipendente nel corso dell’anno, fino al 12 gennaio dell’anno successivo, concorrono al reddito da tassare in busta paga.

L’assegnazione dell’auto aziendale al lavoratore dipendente

Negli ultimi anni la tassazione in busta paga del fringe benefit legato all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale ha subito delle modifiche. In particolare, con la L.160/2019, Legge di bilancio 2020, il legislatore ha deciso di aumentare la tassazione in funzione delle emissioni inquinati dell’auto. Dunque, più l’auto inquina più sarà alto il finge benefit tassato in busta paga.

Inizialmente era previsto che il benefit che concorre sia all’imponibile fiscale che previdenziale fosse pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri.

Importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell’ACI(art.51 comma 4, lett. a) del DPR 917/86, TUIR).

L’ACI, ogni anno, pubblica delle tabelle che per ogni tipologia di veicolo permettono di individuare il finge benefit da tassare in capo al dipendente. Si ponga attenzione al fatto che il Fringe benefit individuato sulla base delle citate tabelle, deve essere ridotto da eventuali addebiti a carico del  dipendente.

Con la Legge di bilancio 2020, il legislatore è intervenuto sulla quota forfetaria soggetta a tassazione.

La vecchia norma, come detto, prevedeva la tassazione del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri.

Per le auto immatricolate dal 1° luglio 2020, con assegnazione al dipendente a partire dalla stessa data, in avanti, la percentuale di tassazione cambia in funzione dei livelli inquinanti dell’auto assegnata al lavoratore dipendente.

Cosicché, per gli autoveicoli motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione:

  • si assume il 25 per cento dell’importo rilevato dalle Tabelle ACI sopra citate con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2),
  • il 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • il 40 per cento (50% dal 2021) qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

La tassazione sale al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Regole ad hoc nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa

Come accennato sopra, le nuove regole di tassazione si applicano per:

  • gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020,
  • concessi ad uso promiscuo con contratti stipulati a partire dalla stessa data.

Dunque rilevano immatricolazione del veicolo e l’assegnazione dell’auto al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020 in avanti.

Si ritiene che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante al fine di individuare i « contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Si veda la risoluzione, Agenzia delle entrate, n°46/E 2020 sul fringe benefit auto.

Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, si applica la vecchia norma (tassazione al 30%).

La vecchia norma si applica per tutta la durata del contratto. Ecco perché è importante fare una disamina completa sugli intrecci tra le varie modifiche normative.

In base a quanto detto finora ci potrebbero essere difficoltà nell’individuare la tassazione in busta paga per l’assegnazione dell’auto immatricolata al 30 giugno 2020 e assegnata dal 1° luglio.

Quale tassazione subirà il lavoratore in tali casi? 

Ebbene, non si applica nessuna delle due discipline sopra esaminate.

Il benefit sarà tassato tenendo conto del valore normale, individuato ai sensi dell’art.9 del DPR 917/86 TUIR.

Tuttavia però, è necessario scorporare da tale valore la parte di utilizzo dell’auto aziendale per esigenze dell’impresa ossia del datore di lavoro. Non sarebbe giusto far pagare al dipendente un benefit anche per la parte di utilizzo che nulla ha a che fare con le sue esigenze private.

Ecco perchè,  il valore normale via assunto al netto dei costi sostenuti riconducibili all’interesse del datore di lavoro.

I costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (risoluzione n°46/E 2020).

Nei fatti, ai fini dell’individuazione del valore dell’auto aziendale da tassare in busta paga rileva la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore.

Dal suo valore normale va scorporato “l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.

Così per fare un esempio, per le auto acquisite in leasing dal canone di leasing deve essere scorporata l’indennità chilometrica:

  • determinata in base alle tariffe ACI,
  • moltiplicata per il il numero di km percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia all’interno del territorio comunale sia al di fuori.

Aumento in busta paga o fringe benefit auto?

In premessa ci siamo chiesti se è meglio avere un aumento di stipendio o utilizzare l’auto aziendale in via promiscua?

Ebbene, molto dipende dalle condizioni contrattuali sottese all’assegnazione dell’auto al dipendente.

Infatti, nel contratto possono essere regolate le varie clausole relative ad esempio:

  • all’ipotesi di incidente,
  • alle riparazioni,
  • al pagamento di multe
  • al rifornimento di benzina,
  • ecc.

Il lavoratore può anche chiedere che l’importo del benefit gli venga trattenuto (in tutto o in parte) dallo stipendio e non farlo concorrere alla base imponibile. Dunque, è necessario valutare caso per caso. Un aumento di stipendio potrebbe anche comportare l’attivazione dell’aliquota Irpef più alta. Assorbendo in parte l’incremento della retribuzione concesso dal datore di lavoro.

Riassumendo…

  • La tassazione del valore riconducibile all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale varia a seconda dei livelli inquinanti del veicolo;
  • il valore dell’auto aziendale da tassare in busta paga rileva per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo;
  • l’eventuale scelta tra un aumento di stipendio e l’ assegnazione di un’auto aziendale dipende dalle condizioni contrattuali stipulate tra datore di lavoro e dipendente.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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