Uno dei lavori principali per i quali si può beneficiare del superbonus 110%, è quello relativo al c.d cappotto termico, tecnicamente qualificato dalla norma di riferimento del bonus 110, come intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici. Con la risposta n°685/2021, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco quali sono gli interventi accessori che possono essere assorbiti dall’intervento agevolato di cappotto termico. Prendendo anch’essi il 110%.
Gli interventi di cappotto termico
Il Superbonus 110 spetta per anche per i lavori finalizzati al c.
Il cappotto termico rientra tra gli interventi c.d. trainanti.
Tutti i lavori ammessi al cappotto termico
Al di là della differenza tra interventi trainati e trainati, nella circolare n.24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il superbonus spetta anche per:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, ecc.).
Difatti, parliamo di spese accessorie rispetto all’intervento agevolato. Quale può essere il cappotto termico.
Proprio su tale aspetto si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta 685 del 7 ottobre. In particolare, la questione affrontata dall’Agenzia delle entrate riguardava la possibilità, nell’ambito di un intervento di cappotto termico, di ammettere all’agevolazione quali spese accessorie anche quelle pagate per i lavori i lavori di rimozione e sostituzione del decoro architettonico della parete esterna con uno simile fatto con un materiale isolante.
L’Agenzia ha ritenuto che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi, sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.