Al fine di godere del nuovo bonus acqua potabile, introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (commi 1087 e 1089) è necessario che le spese sostenute siano effettivamente documentate.
Il bonus acqua potabile
Il bonus, si sostanzia in un credito d’imposta spettante a fronte di spese sostenute, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022,
per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Beneficiari possono essere persone fisiche e soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Gli importi del bonus
Il credito d’imposta acqua potabile è pari al 50% della spesa sostenuta. Tuttavia, il beneficio non può essere superiore a:
- 1.000 euro per ciascuna unità abitativa, se trattasi di persone fisiche non esercenti attività economica
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, se trattasi di altri soggetti.
Come documentare le spese nel bonus acqua potabile
I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del beneficio sono definiti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2021.
Uno dei requisiti fondamentali per godere del bonus acqua potabile è quello di documentare le spese sostenute. In dettaglio, le spese che danno diritto al bonus (acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti), devono essere documentate:
- con fattura elettronica
- oppure con documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito (per le spese sostenute in data antecedente il 16 giugno 2021, se il documento commerciale non riporta il codice fiscale, è possibile integrarlo a mano).
E’ precisato che, per i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (ad esempio il contribuente forfettario), va bene anche la fattura cartacea.
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