Quali tecnici possono asseverare il progetto per il bonus barriere?

L'asseverazione tecnica per il bonus barriere barriere architettoniche è richiesta da uno specifico decreto ministeriale
1 anno fa
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Quale asseverazione tecnica serve ai fini del bonus barriere architettoniche? L’agevolazione al 75% anche con sconto in fattura e cessione del credito spetta solo se i lavori effettuati rispettano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

Chi e come deve attestare che nell’esecuzione dei lavori siano state rispettate le suddette prescrizioni tecniche?

Vediamo nello specifico quale asseverazione tecnica bonus barriere serve per legittimare la spettanza dell’agevolazione anche in sconto in fattura e cessione del credito.

Il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75%

L’agevolazione per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche è disciplinata dall’art.

119-ter del DL 34/2020. Decreto Rilancio. Si tratta di un bonus rispetto al quale sono ancora ammesse le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Detto ciò, il bonus da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.

L’agevolazione  è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il limite di spesa bonus 75% è annuale.

Come da circolare n°17/2023 sulla dichiarazione dei redditi,

la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

A ogni modo, rientrano tra gli interventi agevolati, ad esempio: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori); il rifacimento di scale e ascensori.

Quali tecnici possono asseverare il progetto per il bonus barriere?

In premessa abbiamo già accennato al fatto che per essere agevolati al 75%, gli interventi effettuati  devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Decreto in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il rispetto dei requisiti citati è sempre richiesto. Indipendentemente dal fatto se il contribuente: detrae la spesa in dichiarazione, opta per la cessione del credito, ottiene lo sconto in fattura dall’impresa.

A tal proposito, l’art. 7, comma 3 del D.M. n. 236/1989, dispone che:

La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge. Il rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall’Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L’eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Da qui, sembrerebbe essere sempre necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito edile). Il tecnico attesterà la conformità dei lavori conclusi rispetto alle prescrizioni del DM 236/89.

Sarà inoltre necessaria l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per i lavori laddove: si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; si tratti di lavori che richiedono uno specifico titolo abilitativo, l’importo complessivo delle spese sostenute sia superiore a 10.000€.

Riassumendo…

  • Per essere agevolati al 75%, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
  • è sempre necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato che attesta il rispetto del suddetto decreto;
  • in alcuni casi, servirà l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per i lavori agevolati.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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