Quando la legge 104 e l’invalidità al 100% non servono per l’indennità di accompagnamento

Spesso la gravità dell’invalidità e la concessione degli altri benefici della legge 104 non garantiscono la fruizione dell’assegno di accompagnamento.  
2 anni fa
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L’indennità di accompagnamento è la principale misura assistenziale per i portatori di handicap grave. Chi viene riconosciuto invalido al 100%, ma soprattutto, incapace di svolgere le normali mansioni della vita di tutti i giorni senza l’assistenza di un soggetto terzo, può avere diritto a questa indennità. Ma non è certo una cosa semplice da ottenere questa indennità. Capita spesso a soggetti invalidi gravi, di essere esclusi dall’indennità di accompagnamento. Un caso simile è quello di un nostro lettore che ha il padre in gravi condizioni ma a cui la commissione medica delle ASL ha negato l’indennità di accompagnamento.

Ed il nostro dottore non si spiega il perché.

“Buonasera, vorrei proporvi un quesito perché non ho ricevuto da nessuno una risposta esaustiva su un mio piccolo dubbio. Ho mio padre di 80 anni che è affetto da una grave patologia ormai inguaribile e che tende sempre più a peggiorare. Almeno secondo me e secondo il mio medico curante. Un paio di mesi fa ho prodotto domanda di assegno di accompagnamento ma, nonostante la commissione medica delle Asl che ci ha chiamato a visita nello stretto giro di due settimane, ha riconosciuto invalido al 100% mio padre, non lo ha ritenuto idoneo a percepire l’indennità di accompagnamento. Eppure sembrava che tutto fosse definito, o almeno questa era la mia speranza. Una speranza che evidentemente è risultata vana. Ma perché col 100% di invalidità l’accompagnamento non è stato dato?” 

Cos’è l’indennità per chi non può svolgere le normali funzioni quotidiane 

L’indennità per accompagnamento è una misura assolutamente particolare dal momento che si tratta di una specie di sostegno dato ad invalido per munirsi di quelle persone adibite alla sua cura. Il fattore determinante quindi, oltre all’invalidità al 100%, sono le difficoltà a svolgere le normali funzioni quotidiane. E sicuramente, nel verbale che la commissione medica delle Asl ha recapitato ai richiedenti del nostro quesito, non sarà stato riconosciuto questo aspetto delle condizioni del padre del nostro lettore.

 

Il 100% di invalidità non sempre vuol dire ok all’assegno di accompagnamento 

Anche se spesso gli interessati confondono le due cose, il 100% di invalidità e la carenza fisiologica nel compiere le azioni quotidiane sono due cose diverse. Due facce della stessa medaglia, perché riguardano la disabilità ma hanno un valore differente, soprattutto in funzione dell’accompagnamento. Il consiglio che diamo al nostro lettore però è di insistere. Infatti, sicuramente nel verbale della commissione medica delle Asl ci sono riportati i termini entro cui impugnare il provvedimento. Si tratta in effetti dei termini per presentare il ricorso. Un ricorso che sarebbe meglio produrre tramite un legale ma che per noi ha molte possibilità di essere approvato, anche perché si tratta di un signore di 80 anni di età.  

Accompagnamento, aggravamento e riesame della vecchia domanda 

Va ricordato che il ricorso, che spesso viene chiamato aggravamento, soprattutto se avvalorato da un nuovo certificato medico (anche del medico curante), da molte garanzie di riuscita. Bisogna evitare assolutamente di far cadere i termini per presentare istanza di ricorso e puntare ad una domanda ex novo. In questo caso infatti si perdono dei benefici. Una nuova domanda sostituisce la precedente. E dal punto di vista della decorrenza della eventuale indennità assegnata, si perdono i giorni di arretrato. Infatti vincendo il ricorso ci sono da prendere anche gli arretrati a partire dalla data della prima domanda per l’indennità presentata. Arretrati che naturalmente vengono meno in caso di nuova istanza.

Cosa controllare del verbale della commissione

Per l’indennità di accompagnamento dell’INPS è necessario possedere tutti i requisiti previsti. Oltre alla invalidità grave, in base all’articolo 3 comma 1 o comma 3, serve essere riconosciuti inabili alla deambulazione per esempio.

Oppure inabile a svolgere le mansioni ordinarie senza una guida. Il ricorso, il riesame o l’aggravamento, devono puntare proprio su questo aspetto.   

 

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