Il testo della legge di bilancio 2022 bollinato è approdato in parlamento per la discussione e l’approvazione definitiva. Tra le misure contenute la proroga della scadenza 110 (c.d. superbonus).
Saranno prorogati (al 2024) anche gli altri bonus fiscali per i lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, bonus mobili, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus verde, bonus facciate, che scende però al 60%).
Le precedenti scadenze
Senza considerare la proroga della legge di bilancio 2022, ricordiamo che la scadenza 110 è diversa a seconda della tipologia di immobili oggetto dei lavori.
- unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022
- condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
- edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti (c.d. SAL – Stato Avanzamento Lavori)
- edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti.
La nuova scadenza 110
Come anticipato, il testo bollinato della legge di bilancio 2022 approdato in parlamento, prevede la proroga della scadenza 110 e la prevede in maniera differente a seconda della tipologia di immobile oggetto dei lavori.
Se trattasi di interventi effettuati dal condominio compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetterà nella misura del:
- 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023
- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per la case indipendenti la scadenza 110 è al 30 giugno 2022 con proroga al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre 2021 risulti effettuata la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata bonus 110).
In caso di interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, che hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la scadenza 110 è portata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (vedi anche Superbonus 110 villette unifamiliari: ecco come verificare il limite ISEE).
Per gli IACP (compresi assimilato) e cooperative, il bonus 110 è fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia eseguito almeno il 60% dei lavori.
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