Tanto odiata e tanto discussa, la tassa di proprietà sui veicoli a motore è una delle voci di spesa comuni a tanti contribuenti. Ogni anno, infatti, bisogna pagare il bollo auto a prescindere dall’uso che si fa del proprio veicolo. Si tratta di una tassa di proprietà e non, come molti credono, di una tassa di circolazione. Anche un veicolo inutilizzato, fino a quando è intestato nel Pubblico Registro Automobilistico a una persona, è assoggettato al bollo auto.
Deve essere il titolare del diritto di proprietà del veicolo alla data della scadenza del bollo auto a provvedere obbligatoriamente al versamento della tassa.
Quando un disabile non paga il bollo auto: regole e istruzioni per sfruttare l’esonero
Ricapitolando, su ogni veicolo che un contribuente ha intestato a suo nome al PRA è dovuta la tassa di proprietà sui veicoli. Tuttavia, se il veicolo è intestato a un disabile, oppure a un contribuente che ha un disabile a suo carico, la Regione Lombardia prevede un esonero.
Questo esonero vale su un solo veicolo intestato al contribuente e non su tutti i veicoli. Inoltre, non può essere trasferito su un altro veicolo se non decorrono almeno quattro anni dal primo esonero collegato al primo veicolo.
In parole povere, se un disabile o altro soggetto che gode del beneficio compra un nuovo veicolo e sfrutta l’esonero sul primo, non potrà sfruttarlo sul secondo. E se preferisce passare l’esonero dal primo al secondo veicolo perché più oneroso come tassa, non potrà farlo se non trascorrono quattro anni.
Come funziona l’esonero dal pagamento del bollo auto e come sfruttare l’opportunità
Per ottenere l’esonero è necessario che il disabile si trovi in una specifica condizione. Deve essere titolare di assegno di accompagnamento, riconosciuto invalido al 100% dalla Commissione Medica per le Invalidità Civili e deve aver ottenuto, dallo stesso pool di medici accertatori, il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104. Cioè dalla Legge quadro sulle agevolazioni per persone affette da disabilità.
È fondamentale che sul verbale della Commissione Medica rilasciato dopo la visita all’interessato ci sia il richiamo all’articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992. Questo vale anche nel caso in cui il soggetto che desidera godere dell’agevolazione sia il familiare a cui carico è il disabile.
Per l’esonero serve la copia del certificato medico da inviare in Regione insieme ai documenti del veicolo e dell’intestatario del veicolo. Nel caso in cui sia il contribuente che ha a carico il disabile a chiedere l’esenzione, serve anche un’autocertificazione in cui si indica questa situazione. Sarà poi la Regione Lombardia ad avviare le procedure di controllo che riterrà opportune per la verifica della veridicità della dichiarazione.
Occhio alla cilindrata del veicolo: non tutti godono dell’esonero
Il disabile può essere affetto da patologie fisiche o psichiche, ma anche essere cieco assoluto o sordomuto. Non ci sono particolari differenze di patologia per il diritto all’esonero. Tuttavia, per quanto riguarda la tipologia di veicolo che dà diritto all’esonero, ci sono alcune precisazioni da fare.
L’esenzione riguarda veicoli di cilindrata non superiore a 2000 cc se si tratta di veicoli alimentati a benzina o ad alimentazione combinata (come benzina/gpl o benzina/metano). Invece, il veicolo alimentato a diesel o ibrido su cui l’interessato vuole godere dell’esenzione dal bollo auto non deve avere una cilindrata superiore a 2800 cc.