L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 515 del 17 ottobre 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito alla tassazione sul cosiddetto mining di criptovalute. L’Istante è una società che, appunto, svolgere l’attività di “miner”: soggetto che mette a disposizione la sua potenza di calcolo per l’estrazione di una determinata criptovaluta. Nel caso dell’Istante si tratta della criptovaluta denominata Helium (HNT), sulla blockchain Helium.
Il contribuente, a questo punto, chiede informazioni in merito al trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
Pur in mancanza di una specifica disciplina fiscale in tema di mining di criptovalute sia a livello nazionale che europeo, tenuto conto dell’interesse sull’argomento, L’Agenzia delle entrate fornisce i principi di ordine generale per l’IVA e le Imposte Dirette. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Mining di Criptovalute, trattamento IVA
Il “mining” delle criptovalute, spiega l’Agenzia delle entrate, può essere definito come un’attività che mette in sicurezza le transazioni nell’ambito della tecnologia “blockchain” su cui si basa la creazione delle criptovalute. Il miner, dunque, è un soggetto che mette la sua potenza di calcolo e registra le transazioni in un “blocco” per poi trasferirlo nella “blockchain”, che è una sorta di registro pubblico, accessibile dagli utenti.
A fronte di questa attività, gli stessi sono in genere (ma non sempre) ricompensati tramite l’assegnazione di criptovalute. L’impossibilità di individuare l’esistenza di un servizio “personalizzato” prestato dal miner a beneficio di uno specifico beneficiario, consente di ritenere il mining non rilevante ai fini IVA. Quindi, tale attività è fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Dunque, la Società non è tenuta agli obblighi documentali, dichiarativi e di versamento richiesti dalla disciplina IVA su tali operazioni.
Le operazioni di mining sono rilevanti ai fini IRAP
Tenuto conto del principio espresso nella risposta n.
Per quanto riguarda invece le oscillazioni di valore, conclude l’Agenzia delle entrate, “esse non sarebbero incluse nella base imponibile del tributo regionale, solo nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei presupposti per l’applicazione del principio di correlazione”.