Non solo permessi 104, ma anche permesso per malattia del figlio. Sono i diritti che spettano al lavoratore dipendente. Due misure che non vanno confuse anche se a primo impatto possono sembrare simili o la medesima cosa.
In sintesi, i permessi 104 possono essere chiesti laddove si presenti per il lavoratore, uomo o donna, il bisogno di assistere un familiare disabile (coniuge, figli, ecc.). Il permesso per la malattia del figlio, invece, lo può chiedere il lavoratore (genitore donna o uomo) laddove si presenti la necessità di doversi assentare dal lavoro per assistere il figlio con febbre.
Andiamo nel dettaglio.
Quelli per la 104 sono pagati
A differenza del permesso per malattia del figlio, i permessi 104 presuppongono, dunque, l’esistenza di un familiare disabile. Si concretizzano nel diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro, per 3 giorni al mese (frazionabili anche in ore). Li può chiedere anche lo stesso lavoratore disabile per se stesso.
L’autorizzazione a goderne non si chiede al datore di lavoro ma all’INPS. Una volta concessa tale autorizzazione, il lavoratore deve comunicare al datore solo (di volta in volta) i giorni o le ore di permesso che chiede. L’autorizzazione INPS ai permessi 104 si chiede una sola volta e non ogni volta che si necessita di permessi.
Sono regolarmente retribuiti. Infatti, per i giorni di assenza si percepisce un’indennità che viene anticipata dal datore di lavoro. Poi quest’ultimo recupera l’importo dall’INPS. I permessi 104 concorrono anche alla maturazione della tredicesima (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 2005). Inoltre, i giorni o le ore di assenza non incidono sul diritto alle ferie e sull’anzianità contributiva e di servizio.
Permessi per malattia figlio, come funzionano
I permessi per malattia del figlio, invece, sono diversi da quelli 104.
- durante i primi 3 anni di vita del figlio/figlia, non è prevista alcuna durata massima di giorni di assenza;
- per i figli di età compresa tra 5 anni e 8 anni, spettano al massimo 5 giorni durante l’anno.
La legge non prevede alcuna indennità per queste assenza. A ogni modo i CCNL possono prevederla ugualmente. Non concorrono alla maturazione delle ferie, della tredicesima o altre mensilità aggiuntive e al TFR (trattamento fine rapporto). Concorrono, invece, regolarmente alla determinazione dell’anzianità di servizio.
Per giustificare l’assenza è necessario produrre il certificato che attesti la malattia del figlio. Ultima precisazione: tali giorni non sono soggetti a controlli, ossia alle c.d. visite fiscali per malattia del lavoratore.
Riassumendo…
- il permesso per malattia del figlio devono essere tenuti distinti dai permessi 104
- i permessi 104
- servono al lavoratore per assistere un familiare disabile
- fino a 3 giorni al mese, frazionabili in ore
- dietro autorizzazione INPS
- sono regolarmente retribuiti con un’indennità
- concorrono alla tredicesima, alle ferie e all’anzianità di servizio
- i permessi per la malattia del figlio
- non hanno limiti di durate nei primi 3 anni di vita dei figli
- possono essere al massimo 5 giorni l’anno se i figli hanno età compresa tra 5 anni e 8 anni
- non sono retribuiti
- non concorrono a tredicesima, ferie e TFR
- concorrono all’anzianità di servizio
- bisogna produrre certificato di malattia del figlio
- non sono soggetti a visite fiscali.