In tempi di crisi economica, ora ancor più accentuata dall’emergenza Covid-19, con tutto il territorio nazionale dichiarato zona rossa, è molto frequente il ricorso a contratti di lavoro part-time (orizzontale o verticale) e la domanda ricorrente in questi casi è quale siano le conseguenze sul diritto alla pensione e quindi, se si viene a determinare un allungamento dell’età pensionabile e/o una diminuzione della rata mensile spettante.
L’incidenza sull’assegno di pensione
Senza dubbio, un contratto di lavoro part-time prevede una retribuzione lavorativa inferiore rispetto a chi è assunto con contratto full-time e ciò avrà, certamente, incidenza sull’importo della pensione spettante per il lavoratore.
Si ricorda che per il calcolo della parte contributiva occorre:
1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti);
3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall’ISTAT;
4) applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.
Inoltre, non bisogna dimenticare, come si apprende anche dal sito istituzionale dell’INPS, che la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per quei lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo.
Effetti nulli, invece, si hanno per la parte retributiva poiché, in tal caso ai fini del calcolo, si applica la retribuzione teoricamente prevista per i rapporti di lavoro full-time.
Gli effetti del part time sull’età pensionabile
Fermo restando che una volta raggiunto il 70° anno di età è possibile uscire dal mondo del lavoro, in merito all’incidenza sull’età pensionabile di un lavoro part-time occorre distinguere a seconda che si tratti di settore pubblico o privato. Nel primo caso, il legislatore prevede che ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e il diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero (articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988). Nel settore privato, invece, trova applicazione l’art. 7 del decreto-legge n. 463 del 1983, ai sensi del quale gli anni di lavoro svolti in part-time sono conteggiati come se si trattasse di un full-time ma a condizione che sia rispettato il minimale INPS previsto per i lavoratori dipendenti (i minimali e massimali aggiornati sono stati resi noti dall’INPS con la Circolare n. 9 del 29 gennaio 2020).