Dopo l’introduzione dell’obbligo di visto di conformità ed asseverazione anche per altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, i tempi di accettazione della cessione stessa da parte di banche e Poste si allungheranno rispetto a quanto avveniva in precedenza?
In realtà ciò non dovrebbe accadere.
Poste, ad esempio, continua a non richiedere particolare documentazione da allegare alla pratica di cessione e quindi da controllare (i tempi di controllo della documentazione potrebbe allungare quelli di accettazione del credito).
Le alternative alla detrazione fiscale
A fronte dei bonus casa, come noto, per spese 2020 e 2021, il legislatore ha previsto la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o cedere ulteriormente a terzi
- la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari (banche, poste, ecc.).
La legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di opzione anche per le spese sostenute oltre il 2021 e la proroga dei bonus casa.
Il decreto – legge n. 157 del 2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, ha poi stabilito l’obbligo di acquisire visto e asseverazione in caso di opzione per sconto o cessione (cosa che prima era prevista solo per il 110%) – vedi anche Visto e asseverazione per lavori no bonus 110: attenzione alla data della fattura.
L’iter per la cessione del credito
L’iter di cessione del credito prevede le seguenti fasi:
- stipula del contratto di cessione con il cessionario (banca, Poste, ecc.)
- comunicazione, da parte del contribuente, dell’opzione di cessione all’Agenzia delle Entrate (ciò deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa)
- accettazione del credito, nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, da parte del cessionario (banca, Poste, ecc.)
- liquidazione dell’importo da parte del cessionario (banca, Poste, ecc.) al contribuente (cedente).
Una volta eseguita la comunicazione:
- il cessionario (contribuente) può annullarla entro il giorno 5 del mese successivo
- il credito è disponibile, per il cessionario, nel proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all’invio della comunicazione stessa. Da tale data, dunque, il cessionario (banca, Poste, ecc.) potrà accettare o rifiutare il credito.
Una volta accettato il credito, passerà qualche altro giorno prima della liquidazione dell’importo.
Esempio
Tizio stipula un contratto di cessione del credito con Poste, il 5 novembre 2021. Tizio effettua la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, il giorno 20 novembre 2021. In questo caso:
- Tizio può annullare la comunicazione entro il 5 dicembre 2021
- Poste vedrà il credito ceduto, nel proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, dal 10 dicembre 2021. Da tale data potrà accettare o rifiutare il credito.
Se accettato, passerà ancora qualche altro giorno prima che Poste liquidi l’importo a Tizio.
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