Sono da qualche mese in pensione Quota 100 e, collaborando da qualche anno con una associazione sportiva, dalla quale ricevo un piccolo compenso sportivo mensile (fino a 10.000 euro annui i compensi sportivi non sono soggetti a tassazione), volevo chiedere se questo reddito è cumulabile con quota 100 oppure se il rimborso sportivo rientra nei famosi 5.000 euro lordi anno, che la legge prevede come soglia massima per le collaborazioni autonome occasionali dei pensionati Quota 100.
Spero di leggerla a breve su questo argomento nelle rubriche del vostro sito, grazie per l’attenzione, un cordiale saluto.
Come ha giustamente precisato il lettore che ci ha inviato il quesito di cui sopra, in linea generale la regola è che la pensione quota 100 non è compatibile con redditi da lavoro dipendente. Quelli da attività di lavoro autonomo possono essere compatibili se occasionale e entro il limite di 5 mila euro e vanno dichiarati. Quali regole si applicano per le collaborazioni con associazioni sportive dilettantistiche?
Sportivi dilettantistici: compatibilità Quota 100?
La collaborazione con ASD non è lavoro occasionale: lo ha chiarito la L 342/2000 che ha introdotto la completa esenzione fiscale per reddito entro i 10 mila euro annui citata dal lettore per le ASD vere e non fittizie. L’Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di controllare che non si tratti di lavoro occulto ai fini di eludere le tasse. Casi in cui il rimborso rappresenta l’unico sostentamento, potrebbero risultare sospetti.
Sono, per espressa previsione di legge, redditi compatibili con la pensione Quota 100, i seguenti:
- indennità percepite dagli amministratori locali e tutte quelle connesse a cariche pubbliche elettive; redditi di impresa e utili non connessi ad attività di lavoro (socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa);
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
- redditi derivanti da attività per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
- indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale, rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Pur in mancanza di riferimenti legislativi specifici (sulla questione compatibilità la normativa Quota 100 sembra essersi dimenticata proprio di questo caso di collaborazione), appare sensato interpretare in senso favorevole al pensionato la compatibilità. Non trattandosi né di lavoro dipendente né di lavoro autonomo, la collaborazione è compatibile e non sottosta al limite dei 5 mila euro.
Associazione Sportiva Dilettantistica e Naspi: compatibilità
Per estensione riportiamo quanto espressamente previsto per la compatibilità tra Naspi e introiti da ASD dalla circolare n. 174 del 23/11/17. Al punto 1 (ultimo capoverso) si specifica che premi e compensi “conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASPI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi”.
Sanzioni per incompatibilità di redditi con Quota 100
Quella che abbiamo espresso è la nostra interpretazione della normativa proprio perché, come sopra indicato, manca un riferimento legislativo specifico. Visto e considerato che le sanzioni previste per chi percepisce redditi da lavoro dipendente o autonomo non cumulabili con Quota 100 sono severe e includono la sospensione del pagamento della pensione nell’anno e nei mesi che mancano per il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (con recupero delle rate eventualmente già versate), riteniamo opportuno indirizzare i lettori che si trovano in questa situazione di dubbio a rivolgersi al proprio commercialista di fiducia per una conferma. Dal canto nostro provvederemo a girare come redazione il quesito all’Agenzia delle Entrate e all’Inps sperando di poter aggiornare l’articolo con una nota ufficiale.