La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha sostituito quota 100 con quota 102.
Rispetto all normativa di quota 100, il legislatore ha solo modificato alcuni parametri di accesso alla pensione anticipata.
Infatti, possono andare in pensione con quota 102 i soggetti con un’età anagrafica pari almeno a 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Sono tutte confermate le cause di incompatibilità reddituale già in essere per quota 100.
Il riferimento principale è all’incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo. Difatti chi va in pensione con quota 100 non può continuare a lavorare.
Quota 102
La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha introdotto la c.d quota 102. Grazie alla quale è possibile andare in pensione anticipata:
- con un requisito anagrafico pari almeno a 64 anni e
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Nello specifico, potranno andare in pensione anticipata con quota 102: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”). Fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
Pensione quota 102 e redditi da lavoro autonomo. Quale incompatibilità?
Circa l’incompatibilità di quota 102 con i redditi da lavoro autonomo, valgono le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n° 117/2019.
Infatti, nel passaggio da quota 100 a quota 102, le regole di incompatibilità non sono state modificate dal legislatore.
Dunque, quota 102 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997); diritti di autore; brevetti.
Ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Redditi cumulabili con quota 102
Non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
- le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e, più in generale,
- tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
- i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
- ecc.
Difatti, le incompatibilità/compatibilità previste per quota 100 rimangono in vigore anche per quota 102.