Per accedere a quota 102 è richiesta un’anzianità contributiva di 38 anni. Tale requisito può essere perfezionato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.
Difatti, anche per quota 102, rimangono in essere le regole già previste per quota 100.
Quota 102
La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022 ha introdotto la c.d quota 102. Con quota 102, è possibile andare in pensione anticipata:
- con un’età pari ad almeno 64 anni e
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Nello specifico, potranno andare in pensione anticipata con quota 102: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”). Fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
Quota 102 e contributi gestione separata. Come comportarsi?
Il requisito dell’anzianità contributiva, può essere rispettato anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata.
Difatti, rilevano anche i contributi versati presso la Gestione separata Inps (fonte portale Inps).
Non concorrono alla verifica del requisito contributivo i versamenti contributivi presenti nelle casse professionali. Se non passando per l’onerosa ricongiunzione dei contributi.
La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.
Difatti, anche per quota centodue, rimangono in essere le regole già previste per quota 100.
I contributi della Gestione separata non rilevano invece per Opzione Donna.