Quota 102, la pensione è sempre con “finestra”

Per Quota 102 valgono sia il principio della “cristallizzazione” sia la regola della “finestra” prima che inizia a decorrere l’assegno mensile
3 anni fa
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Quota 102: la rimpiangeremo nel 2023?
Quota 102: la rimpiangeremo nel 2023?

Anche per la pensione con Quota 102 è prevista la c.d. “finestra”. Vediamo di cosa si stratta, anche se questo tipo di pensionamento anticipato dovrebbe avere vita breve per il solo anno 2022.

Quota 102, infatti, è concepita come transitoria, in vista della riforma pensioni per il 2023. La strada permette di andare in pensione (anticipata), per chi, entro il 31 dicembre 2022, matura congiuntamente i suddetti requisiti:

  • 38 anni di anzianità contributiva
  • 64 anni di età.

Il sistema, sostituisce la precedente Quota 100, in vigore fino al 31 dicembre 2021, che ha permesso il pensionamento a chi, entro la citata data, abbia maturato 38 anni di contributi e 62 anni di età.

La cristallizzazione del diritto

Per Quota 102 è, comunque, previsto il c.d. principio di cristallizzazione, in base al quale il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della relativa pensione (Circolare INPS n. 38 dell’8 marzo 2022).

Pertanto, una volta maturati i requisiti per tale tipo di pensionamento, il soggetto potrebbe anche decidere di continuare a lavorare per qualche anno e poi fare domanda di uscita dal mondo del lavoro sfruttando il diritto a Quota 102 già maturato.

La “finestra” in Quota 102

Prevista anche, come anticipato, la c.d. “finestra”, ossia la regola secondo cui chi maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi

  • 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi, se trattasi di lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi
  • 6 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi, se trattasi di lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Esempio

Un soggetto ha 64 anni di età e matura 38 anni di contributi il 30 aprile 2022. Se questi fa domanda per Quota 102, l’assegno inizia a decorrere trascorsi tre mesi o sei mesi dalla menzionata data (in cui si sono perfezionati il requisito contributivo ed anagrafico previsti).

La finestra pensionistica, dunque, altro non è che quell’arco temporale che deve trascorrere prima che l’assegno pensionistico inizi a decorrere.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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