Quota 102. L’incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo non è per sempre

La norma individua un preciso riferimento temporale entro il quale non è ammesso il cumulo
3 anni fa
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Anche per quota 102 vale la regola in base alla quale il trattamento pensionistico non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Attenzione però, la cumulabilità non è ammessa solo per un periodo ben preciso individuato dalla norma di riferimento.

Ecco quando è possibile superare l’incompatibilità di quota 102 con i redditi da lavoro autonomo non occasionale. Per i redditi da lavoro autonomo occasionale il cumulo è invece ammesso.

Quota 102

Con quota 102, trattamento pensionistico anticipato introdotto dall’ultima legge di bilancio, è possibile andare in pensione anticipata:

  • con un requisito anagrafico pari almeno a 64 anni e
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Nello specifico, potranno andare in pensione anticipata con quota 102: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”).

L’Incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo

Quando si decide di andare in pensione con quota 102 si devono mettere in conto una serie di limitazioni.

Ad esempio, quota 102 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr messaggio n. 59 del 12 marzo 1997); diritti di autore; brevetti).

Tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare INPS n° 117/2019. Chiarimenti forniti in merito a quota 100 ma che sono estendibili anche a quota 102. Infatti le norme di riferimento di quota 102 e quota 100 sono quasi sovrapponibili. Fatta salva la differenziazione sui requisiti d’accesso.

Fin quando c’è incompatibilità?

L’incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo non vale per sempre.

Infatti, ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Infatti, il comma 3 dell’art.14 del d.L. 4/2019, dispone che:

La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Dunque, l’incompatibilità opera nei suddetti termini.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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