Con un recente aggiornamento pubblicato sul proprio portale, l’Inps ha fatto il punto sul nuovo trattamento pensionistico anticipato, c.d. quota 102.
L’attenzione è stata rivolta alla decorrenza della pensione anticipata.
Un trattamento differenziato è previsto a seconda se il pensionato è un lavoratore dipendente, lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione o lavoratore autonomo. Tuttavia, ci sono anche altre variabili da considerare.
Quota 102
Possono scegliere quota 102, coloro che entro il 31 dicembre 2022 hanno un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
In base alle indicazioni presenti sul portale Inps:
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La decorrenza del trattamento anticipato
La decorrenza dell’assegno quota 102 è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Nello specifico, i lavori dipendenti con datore di lavoro non Pubblica Amministrazione, PA, e lavoratori autonomi:
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022,
- conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”. Al contrario, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.
Lavoratori PA
I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:
- di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
- di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.
Il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.
In tale ultimo caso è corretto parlare di cristallizzazione dei requisiti.