Quota 102 discrimina chi non rispecchia i requisiti per accedervi nonostante un’anzianità contributiva maggiore rispetto a quella richiesta dalla norma.
Ecco quali sono le critiche nei confronti di quota 102 e quali potrebbero essere le alternative, ad esempio quota 41.
Quota 102
La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022 ha indrodotto la c.d quota 102. Grazie alla quale è possibile andare in pensione anticipata.
- con un requisito anagrafico pari a 64 anni e
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Nello specifico, potranno andare in pensione anticipata con quota 102: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”).
I limiti di quota 100 e di quota 102 sono evidenti. In molti si trovano ad aver versato più contributi richiesti dalla norma senza poter accedere a quota 102.
Il limite sta nel cumulo contributivo, Infatti ai fini di quota 100/102 possono essere cumulati i soli contributi versati a gestioni che fanno capo all’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), Compresa la Gestione Separata. Dunque, non concorrono alla verifica del requisito contributivo i versamenti contributivi presenti nelle casse professionali. Cosa invece ammessa ossia è ammesso il cumulo totale per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata.
L’alternativa è quella di ricorrere alla più onerosa ricongiunzione dei contributi.
Quota 41
Anche nel 2022 sarà possibile andare in pensione con quota 41. A prescindere dall’età anagrafica.
Quota 41 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (c.d. lavoratori precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione (Fonte portale INPS).
Per accedere a quota 41 è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo).