Con la fine prima di Quota 100 e poi di Quota 102 ed in attesa della riforma pensioni, con la legge di bilancio 2023 debutta la nuova Quota 103.
Anch’essa una forma di pensionamento anticipato per i cui requisiti occorre fare la somma tra gli anni di anzianità contributiva e gli anni di età anagrafica. Rispetto alla precedente Quota 102, con Quota 103 si alleggerisce il requisito anagrafico ma si appesantisce quello contributivo. Rispetto a Quota 100 c’è lo stesso requisito anagrafico mentre diventa più pesante il contributivo.
Quota 100, ricordiamo, permette l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, hanno maturato 38 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età anagrafica. Questa forma ha avuto il suo ultimo anno di vita proprio nel 2021.
Solo per il 2022 è stata poi prevista Quota 102. Una strada questa che permette il pensionamento anticipato con 38 anni di contributi e 64 anni di età.
Si tratta di diritti cristallizzati, nel senso che chi ha raggiunto i requisiti può anche decidere di continuare a lavorare e poi qualche anno dopo uscire sfruttando Quota 100 o Quota 102.
Chi può andare in pensione con Quota 103
La nuova Quota 103 rappresenta anch’essa una strada per uscire anticipatamente dal mondo lavorativo. In sostanza il legislatore ha deciso che possono fare domanda di pensione coloro che entro il 31 dicembre 2023 maturano:
- 62 anni di età, ossia i nati nel 1961
- e 41 anni di anzianità contributiva.
Dunque, un requisito anagrafico identico a quello di Quota 100 e di due anni in meno rispetto a Quota 102, ma un requisito contributivo che richiede ben tre anni in più rispetto ai 38 di Quota 100 e Quota 102.
Anche Quota 103 diventa un diritto cristallizzato per chi matura i requisiti. Quindi, il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2023 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della relativa pensione.
Tuattavia, la stessa manovra prevede che chi rinuncia alla Quota 103 avrà uno stipendio più alto.
Le “finestra” in Quota 103
Anche per Quota 103, inoltre, è prevista la c.d. “finestra”, ossia la regola secondo cui chi maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi, se trattasi di lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi, se trattasi di lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Si tratta, dunque, di quel periodo di tempo che deve passare prima che l’assegno pensionistico inizi a decorrere.
Esempio
Un soggetto ha 62 anni di età e matura 41 anni di contributi il 31 maggio 2023. Se questi fa domanda per Quota 103, l’assegno inizia a decorrere trascorsi tre mesi o sei mesi dalla menzionata data. Quindi, dalla data in cui si sono perfezionati i requisiti.
Si tenga presente, invece, che per coloro che hanno già maturato i requisiti per la Quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 (se lavoratori del settore privato) oppure il 1° agosto 2023 (se dipendenti pubblici).