Al via Quota 103, la nuova formula di pensione anticipata per il 2023. Con la Legge di bilancio appena approvata è stata licenziata dal Parlamento la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni di età purché si possiedano almeno 41 anni di contributi.
La formula di quota 103 prevede, infatti, l’accesso alla pensione anticipata al raggiungimento di questi due importanti requisiti. Ma non sono gli unici. Uomini e donne, sia dipendenti che autonomi, dovranno rispettare anche un terzo requisito che limita ulteriormente l’accesso a questa deroga pensionistica.
Quota 103 chi può uscire prima dal lavoro
Quota 103, introdotta per sostituire quota 102 ma solo per il 2023, andrà a vantaggio di poche migliaia di lavoratori. In particolare tutti i nati nel 1961 che al 31 dicembre avranno maturato 41 anni di contributi. Tale requisito può essere ottenuto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente gli accrediti contributivi presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
Sono esclusi i contributi versati presso le casse professionali private e i contributi figurativi rinvenenti da Naspi, malattia e infortunio. A tal proposito, è necessario verificare che sussistano, sempre alla data del 31 dicembre 2023, almeno 35 annualità di contribuzione al netto di quest’ultimo tipo di accrediti.
Quota 103 non può essere richiesta dal personale militare, appartenente alle forze di polizie e dei vigili del fuoco. Per costoro la pensione anticipata segue regole diverse, così come stabilito dalla normativa sui pensionamenti di cui alla legge n. 165 del 1977.
Soglia massima di importo e finestre
La pensione con Quota 103 è liquidata con il sistema retributivo e contributivo (misto). Quindi senza penalizzazioni o conteggi particolari. Tuttavia l’importo massimo erogabile non può superare 5 volte il trattamento minimo (circa 2.800 euro lordi). Il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario cd.
La pensione è messa in pagamento dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato (sia dipendenti che autonomi) e dopo 6 mesi per quelli del settore pubblico. Ai dipendenti del comparto Scuola si applica la finestra unica annuale, che prevede una sola data di uscita dal lavoro, il 1 settembre.
Incumulabilità coi redditi da lavoro
Analogamente a quanto previsto per Quota 100 e Quota 102, la pensione liquidata con Quota 103 prevede la incumulabilità coi redditi da lavoro. Pena la sospensione dell’assegno. In particolare la rendita non può essere abbinata a reddito da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo.
Unica eccezione è rappresentata dai soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi. L’Inps verificherà periodicamente tale soglia e provvederà a sospendere la pensione in caso di suo superamento.
Tale divieto sussiste fino a quando il pensionato raggiungerà i requisiti anagrafici o contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata.