Al riguardo la normativa non è affatto chiara e le informazioni non sono state ben riportate.
La quota 41 per i lavoratori precoci è stata prevista dall’articolo 1, comma 199 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 e prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni di età.
Per accedere al beneficio si devono, però, possedere almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età ed essere in una delle condizioni specificate dall’articolo in questione (disoccupazione, caregiver, invalidi, lavoratori gravosi).
Non è specificato in nessun passaggio della normativa che la possibilità di accedere al beneficio è precluso a coloro che sono beneficiari di assegno ordinario di invalidità e la cosa è abbastanza indicativa, visto che per l’Ape sociale l’incompatibilità è ben specificata: all’Ape sociale non possono accedere coloro che percepiscono AOI.
Nella pagina dedicata INPS, anzi, si legge, proprio nella sezione dedicata all’incumulabilità e all’incompatibilità del beneficio per i lavoratori precoci che “Il beneficio è compatibile esclusivamente con il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
Il consiglio, quindi, è quello di presentare domanda non appena in possesso dei requisiti necessari per l’accesso alla quota 41 per i lavoratori precoci e vedere cosa l’Inps le risponderà al riguardo.
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