“Lo scorso giugno ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta optando per la rateazione dell’Irpef dovuta come saldo e 1° acconto.
Non ho pagato la 4° rata, c’è possibilità di regolarizzare il pagamento e versare puntualmente le rate successive?”
Il 730 senza sostituto d’imposta
Il 730, ordinario o precompilato, può essere presentato anche da un contribuente che non ha un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli in busta paga.
In tale caso:
- se la dichiarazione è a credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate;
- se, invece è a debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Le scadenze delle rate Irpef
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) riguardano: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo.
Tale data coincide con il c.d tax day.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.
La prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Saldo e prima rata dell’acconto possono essere rateizzate. A partire dal cedolino successivo al mese in cui il datore di lavoro ha ricevuto il risultato del 730.
Come detto sopra, in caso di 730 senza sostituto, i versamenti degli importo dovuti sono effettuati con l’F24, utilizzando i codici tributo Irpef.
Per i non titolari di partita Iva valgono le seguenti scadenze per le rateazioni Irpef.
Rata | Versamento | Interessi | Versamento | Interessi |
1° | 30 giugno | 30 luglio | ||
2° | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | |
3° | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4° | 30 settembre | 0,99 | 30 settembre | 0,66 |
5° | 2 novembre | 1,32 | 2 novembre | 0,99 |
6° | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
Sulle modalità di calcolo degli acconti https://www.investireoggi.it/730-2020-entro-il-10-di-ottobre-la-comunicazione-al-datore-di-lavoro-per-pagare-un-2-acconto-inferiore/
Se non si paga una rata Irpef
In merito al caso su esposto, omesso pagamento di un rata Irpef, valgono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 27/e 2013.
“Con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio).Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno”.
Applicando tali indicazioni al suo caso specifico, potrà pagare la rata scaduta versando:
- l’imposta dovuta,
- gli interessi calcolati dalla data del 30 settembre;
- la sanzione, ravvedibile, per omesso versamento (art.13 D.Lgs 471/1997).
Qual è la sanzione da versare?
Con irregolarità sanate entro 15 giorni, la sanzione è pari all’1% moltiplicato per i giorni di ritardo, calcolati dal 1° ottobre compreso.
Applicando il ravvedimento operoso, verserà la sanzione dello 0,1% moltiplicata per i giorni di ritardo.
Ipotizzando un pagamento in data 9 ottobre, pagherà una sanzione dello 0.9%, moltiplicata per l’importo della rata Irpef scaduta.
SANZIONE (1/15 x 1,5% x 9 giorni = 0,9%)
Dunque si applica il ravvedimento sprint, 1/10 della sanzione.