Quali sono le somme iscritte a ruolo rateizzabili con l’ADER? Lista con sorprese

La rateazione dei debiti con l'ADER non riguarda solo le somme iscritte a ruolo nelle cartelle di pagamento, ma include anche avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS, se affidati ad AdeR
1 giorno fa
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Quando si parla di rateizzare i debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), spesso ci si focalizza esclusivamente sulle somme iscritte a ruolo, ossia gli importi indicati nelle cartelle di pagamento.

In realtà, la questione è molto più ampia, perché la rateazione può riguardare anche altri tipi di debiti e atti affidati ad AdeR. Come quelli contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, negli avvisi di addebito INPS o negli atti emessi dagli Enti locali.

Al contrario invece, ci sono dei debiti che non possono essere rateizzati.

È importante quindi non limitarsi alla semplice distinzione “somma iscritta a ruolo sì/no”, ma comprendere quali siano i criteri che rendono un debito rateizzabile, alla luce delle normative vigenti e degli aggiornamenti legislativi.

La rateazione della cartelle

Il  riferimento normativo in materia di rateazione delle cartelle  è l’articolo 19 del dPR 602/1973.

In presenza di una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un debito tributario o contributivo, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione di dilazionare il pagamento.

Nel corso degli anni, la disciplina è stata oggetto di diverse modifiche con l’intento di renderla più flessibile e di aiutare i contribuenti in temporanea difficoltà economica a saldare i propri debiti in modo sostenibile.

È possibile, ad esempio, richiedere un piano di ammortamento a 84 rate (7 anni) o, in talune circostanze e al verificarsi di determinati requisiti, estendere la dilazione fino a 120 rate (10 anni). Questa estensione può dipendere da comprovate e significative difficoltà economiche, certificate e valutate dall’agente della riscossione.

Con le novità introdotte dalla c.d riforma della riscossione, la rateazione delle cartelle può arrivare a 120 rate.

Quali sono le somme iscritte a ruolo rateizzabili con l’ADER

Molti pensano che solo gli importi esplicitamente riportati nelle cartelle di pagamento – definiti come “somme iscritte a ruolo” – siano suscettibili di rateazione.

In realtà, la definizione di “somme iscritte a ruolo” è più ampia.

Secondo la guida di AdeR sulle rateazione delle cartelle aggiornata a gennaio 2025, rientrano in tale categoria anche:

  • le somme contenute negli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lett. a) del DL n. 78/2010), dagli enti locali (art. 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019);
  • e quelle indicate negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).

Ciò significa che, se un contribuente riceve un avviso di accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS, questi importi, al pari di quelli in cartella, sono considerati come iscritti a ruolo (o comunque affidati per la riscossione). Pertanto possono essere potenzialmente rateizzati.

In sintesi, per capire se un debito è rateizzabile, occorre verificare se tale debito, dopo l’emissione dell’atto da parte dell’ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Regione o Comune), è stato formalmente trasmesso ad AdeR per la riscossione.

Se la risposta è sì, nella maggior parte dei casi è possibile presentare un’istanza di rateazione.  A meno che non si rientri in uno dei casi di esclusione espressamente previsti dalla legge o dalla prassi amministrativa.

Cosa non può essere rateizzato con l’ADER?

Nella stessa guida di AdeR, sono elencati i principali casi in cui la rateazione non può essere concessa:

In particolare:

  • decadenza da una precedente rateizzazione dopo il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge (che è variato nel tempo). Se la richiesta di rateazione poi decaduta è stata presentata a partire dal 16 luglio 2022, il debito ivi ricompreso non può essere più dilazionato in via definitiva. Se invece la precedente richiesta era stata avanzata prima del 16 luglio 2022, è possibile ripresentare l’istanza. A condizione che si versi preliminarmente l’importo corrispondente alle rate scadute e non pagate;
  • “Debiti non dilazionabili” per ragioni normative o di specialità, come particolari violazioni doganali o il recupero di aiuti di Stato. AdeR, sul proprio sito, fornisce un elenco delle fattispecie che rientrano in questa categoria;
  • debiti affidati da Enti che non hanno delegato la competenza a rateizzare, scegliendo invece di gestire autonomamente la dilazione dei propri crediti. Anche in questo caso, sul portale AdeR è disponibile l’elenco aggiornato degli Enti che hanno deciso di non avvalersi del servizio di rateizzazione;
  • debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per i quali si è persa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate in scadenza dal 2020 in poi, e non sia stata presentata (o accettata) l’adesione alla cosiddetta “Rottamazione-quater”;

È dunque evidente che la possibilità di rateizzare non dipende soltanto dal tipo di atto ricevuto (cartella, avviso di addebito, accertamento esecutivo, ecc.), ma anche dalla storia pregressa del contribuente rispetto a precedenti rateazioni o misure di definizione agevolata.

Riassumendo

  • Debiti rateizzabili: non solo cartelle di pagamento, ma anche avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS e atti di Enti locali affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR).
  • Normativa di base: art. 19 del dPR 602/1973, con possibilità di piani fino a 120 rate per difficoltà economiche.
  • Requisito centrale: il debito deve essere formalmente affidato ad AdeR.
  • Esclusioni: decadenza da precedente rateazione (post 16 luglio 2022), debiti non dilazionabili, enti che non delegano AdeR, “Rottamazione-ter” decaduta senza passaggio alla “Rottamazione-quater”.
  • Verifica della storia pregressa: precedenti rateazioni o misure agevolate possono incidere sulla nuova possibilità di dilazionare.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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