La rateazione delle cartelle esattoriali pre e post riforma. La guida completa

La rateazione delle cartelle esattoriali consente di suddividere il debito in rate mensili fino a 120 rate
2 mesi fa
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Cartelle esattoriali

La rateazione delle cartelle  dell’Agenzia delle entrate riscossione, ADER, permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria in maniera sostenibile. Questa soluzione consente di dilazionare il debito, evitando di pagare tutto in un’unica soluzione e ricevendo vantaggi come la sospensione delle azioni esecutive. Vedi ad esempio la procedura di fermo amministrativo.

La riforma fiscale ha rivisto le regole di rateazione con effetti dal 1° gennaio 2025. Sono confermate le differenti regole di decadenza dalla dilazione in funzione della data di richiesta della rateazione all’ADER.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rateazione delle cartelle esattoriali.

Cos’è la rateazione delle cartelle esattoriali?

La rateazione delle cartelle è una modalità di pagamento dilazionata che permette ai contribuenti di dividere il proprio debito verso l’Agenzia delle Entrate in rate mensili. È possibile richiederla sia per i debiti derivanti da imposte dirette, come l’IRPEF, che da imposte indirette come l’IVA. La rateazione è accessibile sia per i cittadini che per le imprese.

Ad esempio, se non abbiamo pagato l’IMU e il Comune in cui è ubicato l’immobile si rivolge all’ADER per il recupero dei propri crediti, il contribuente potrà richiedere la rateazione delle cartelle o dell’avviso di accertamento esecutivo se già affidato per il recupero all’ADER.

Quando è possibile richiedere la rateazione?

E’ possibile richiedere la rateazione ogni qualvolta un contribuente riceve una cartella di pagamento che non è in grado di saldare in unica soluzione.

C’è da dire però che la rateazione può essere attivata anche se il contribuente riceve un avviso di addebito INPS o un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate. Sugli avvisi e sugli accertamenti, si deve tenere conto del fatto che questi devono essere stati affidati all’ADER per il recupero.

Così ad esempio se il contribuente riceve un avviso di accertamento, potrà rateizzare il debito rivolgendosi all’ADER solo se sono trascorsi 90 giorni dalla sua notifica.

Infatti, trascorso tale periodo il carico è affidato all’Agente della riscossione per il suo recupero. In tali casi non è prevista più la formazione del ruolo che invece è alla base dell’emissione della cartella esattoriale.

Chi può richiedere la rateazione delle cartelle?

Tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o imprese, possono accedere alla rateazione delle cartelle esattoriali. Tuttavia, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici per essere ammessi al piano di rateazione.

Come richiedere la rateazione delle cartelle?

È possibile inoltrare la richiesta accedendo all’area riservata del portale ADER con le credenziali SPID o CIE. L’alternativa è quella di recarsi personalmente (o delegando qualcuno) presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Tipologie di rateazione disponibili

Per importi fino a 120 mila euro, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 72 rate:

  • direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
  • compilando il modello R1 – pdf da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

Dalla presentazione della richiesta e, finché si è in regola con i pagamenti delle rate, Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Per una più facile comprensione delle varie tipologie di rateazioni applicabili si veda la tabella successiva.

Rateazione cartelle esattoriali

Tipologia di rateazione Obbligo Documentazione  difficoltà economica-ISEE Modulo da utilizzare
Rateazione ordinaria-Per importi fino a 120.000 euro max 72 rate (limite da verificare per singola richiesta di rateazione) No R1
Oltre 120.000 euro max 72 rate SI R2
Dilazione straordinaria fino a 120 rate (decreto MEF 6 novembre 2013) SI R4
Dilazione in proroga SI, ISEE oppure  altra documentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

R1-R2-R4

 

 

 

Differenze tra rateazione di cartelle e rottamazione

La rottamazione permette di pagare solo una parte del debito, mentre la rateazione consente di dilazionare l’intero importo, inclusi sanzioni e interessi.

Infatti a differenza della rateazione, con la rottamazione, il contribuente è chiamato a pagare:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione n caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non devono essere versate invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Tutte somme che invece devono essere pagate in ipotesi di rateazione delle cartelle oggetto della presente guida.

Vantaggi e svantaggi della rateazione

Tra i vantaggi:

  • il contribuente che ha richiesto la rateazione può sospendere eventuali pignoramenti o fermi amministrativi.
  • la riduzione della pressione fiscale grazie alla possibilità di pagare su più anni, evitando un esborso eccessivo in un’unica soluzione.

Tra gli svantaggi invece c’è da sottolineare che la rateazione non permette di ottenere alcuno sconto fiscale. Infatti gli importi contestati nella cartelle devono essere pagati per intero e si pagano anche gli interessi di dilazione.

Le novità della riforma fiscale sulla rateazione delle cartelle

La riforma fiscale con effetti sulle richieste presentata dal 1° gennaio 2025 ha cambiato le regole di rateazione, ex art.19 del DPR 602/1973.

Grazie al D.Lgs n°110/2024 per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, per chi dichiara di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà” è previsto un progressivo aumento delle rate richiedibili.

Infatti, su semplice richiesta del contribuente, la dilazione potrà essere concessa fino a: 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Le nuove regole per chi documenta  la propria situazione temporanea di obiettiva difficoltà

Chi documenta  la propria situazione temporanea di obiettiva difficoltà (tramite ISEE ad esempio)per i debiti di importo superiore a 120.000 euro, potrà richiedere fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Ciò vale indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Invece, in ipotesi di attestazione di difficoltà, per i debiti di importo fino a 120.000 euro le rate passano:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

La situazione di temporanea difficoltà economica potrà essere documentata: per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali tramite ISEE; per gli altri soggetti, in base all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e al valore della produzione.

A ogni modo sarà un prossimo decreto del MEF ad individuare  le regole in cui è ravvisabile la temporanea situazione di obiettività difficoltà.

Quando la rateazione viene revocata?

La riforma fiscale non ha cambiato le regole che disciplinano le ipotesi di decadenza della rateazione.

Infatti:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Tali indicazioni varranno anche per il 2025 e per gli anni a seguire.

Attenzione, per le dilazione richieste dal 16 luglio 2022, se si decade dalla rateazione, non si potrà nuovamente rateizzare il debito.

Conclusioni

La rateazione delle cartelle esattoriali rappresenta una soluzione molto utile per i contribuenti in difficoltà economica, permettendo di dilazionare i pagamenti e di evitare misure drastiche come il pignoramento. Tuttavia, è fondamentale rispettare i termini di pagamento per non perdere i benefici della rateazione.

Riassumendo…

  • La rateazione delle cartelle consente di suddividere il debito in rate mensili fino a 120 mesi.
  • Tutti i contribuenti possono richiederla, purché rispettino i requisiti di ammissione.
  • La richiesta può essere fatta online o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Se non si pagano le rate, la rateazione decade e si perdono i benefici.
  • La rateazione non va confusa con la rottamazione, che prevede sconti su sanzioni e interessi.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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