Il DL 50/2022, ha reso più facile e conveniente richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali con l’Agenzia delle entrate riscossione. Difatti, il Fisco è più clemente ma guai a non pagare.
La soglia di debito entro la quale non è necessario dimostrare la propria situazione di difficoltà economica, è stata innalzata da 60.000 a 120.000 euro. Rileva l’importo riportato nella singola istanza di rateazione. Dunque, con una semplice richiesta presentata anche on line, il contribuente può rateizzare gli importi contestati dal Fisco e pagarli in rate mensili di importo minimo pari a 50 euro.
In considerazione di questa e di altre novità apportate dal decreto Aiuti, l’Agenzia delle entrate riscossione ha aggiornato sul proprio sito le regole operative per richiedere la rateizzazione.
La novità è stata comunicata ai contribuenti con un avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’Agente della riscossione.
Rateizzazione cartelle esattoriali: Le nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate-riscossione
Sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali l’Agenzia delle entrate ricorda in primis che:
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Detto ciò, è confermata la possibilità richiedere un piano di rateizzazione straordinario. Tale possibilità è concessa a coloro che hanno necessità di rateizzare il debito su un orizzonte temporale più lungo. Ossia fino a 120 rate. In tale caso, il contribuente dovrà documentare tale necessità. Inoltre, se una volta ottenuta la rateizzazione, la propria situazione economica dovesse peggiorare, è possibile richiedere una dilazione in proroga.
La decadenza della rateizzazione
Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, i debiti per i quali si richiede la rateizzazione dal 16/07/2022 e per i quali interverrà la decadenza in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, non sono più rateizzabili. I debiti contenuti in istanze di rateizzazione presentate fino al 15/07/2022 per i quali è intervenuta la decadenza, possono, invece, essere nuovamente rateizzati, Ciò vale solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate.
Riman fermo che:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per quelle concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
- Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 15 luglio 2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.