Rateizzazione Equitalia. Se viene rigettata l’istanza di rateazione di cartelle Equitalia, la competenza a decidere spetta al giudice ordinario e il contribuente non può far valere alcun diritto a ottenere il beneficio di poter pagare a rate una cartella esattoriale. Non è un diritto infatti la rateizzazione delle cartelle Equitalia. E’ questo in sostanza il principio espresso dal Tribunale di Bari, seconda sezione, con la sentenza 2114 dell’8 giugno 2012.
Rateizzazione Equitalia? Sul rigetto decide il tribunale
Secondo il tribunale pugliese infatti non deve escludersi la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, poiché “a fronte della mera facoltà del Ministero convenuto di concedere o meno la rateizzazione Equitalia, per la restituzione della somma dovuta l’attrice non vanterebbe una posizione qualificabile come diritto soggettivo atteso che tale rilievo involge non già una questione di giurisdizione bensì una questione di merito concernente la fondatezza o meno dell’opposizione”. Continua la sentenza affermando che l’amministrazione «ha la facoltà e non già l’obbligo di concedere la rateizzazione in base a una valutazione discrezionale a fronte della quale nessun diritto può vantare il debitore». In sostanza: istanza rateazione Equitalia non è un diritto del contribuente e come tale non può farlo valere in giudizio.
Rate Equitalia: l’iter da seguire in caso di rigetto dell’istanza
Detto ciò, pare opportuno ricordare come, sull’istanza di rateizzazione Equitalia il contribuente ha il pieno diritto ad essere informato sull’esito del procedimento, che deve essere in ogni caso comunicato, sia che venga accolta, sia che venga rigettata. A dover essere comunicato anche l’accoglimento in parte dell’stanza di rateizzazione Equitalia, ad esempio quando si concede la dilazione in un numero di rate più basso rispetto a quello chiesto.
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