Rateizzazione con Equitalia più lunga, anche fino a 120 rate grazie al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla GU e in vigore dall’8 novembre 2013. Ma a quali condizioni si può chiedere un piano di rateazione Equitalia lungo? Vediamo le caratteristiche.
Rateizzazione Equitalia: le novità nel decreto MEF 6.11.2013
Tenere in conto la grave crisi economica degli ultimi tempi che ha strangolato famiglie e imprese e rendere quindi più agevole adempiere ai propri debiti con il Fisco. E’ questo in sostanza il motivo che ha indotto il legislatore a cambiare la disciplina sulla riscossione e sulle rate Equitalia in particolare, con il decreto del MEF del 6 novembre 2013, intitolato “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n.
Rateizzazione Equitalia: i 4 nuovi piani
Sono quattro in totale i piani di rateazione Equitalia che oggi può chiedere un debitore, persone fisica o società: un piano di rateazione ordinario (di massimo 72 rate), un piano di rateazione in proroga, piano di rateazione straordinario e uno in proroga straordinario.
Rateizzazione Equitalia straordinario: chi può chiedere le 120 rate
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Soffermandoci sul piano di rateazione Equitalia straordinariao, fino al massimo di 120 rate, questo può essere richiesto a particolari condizioni. Il decreto del MEF parla infatti di “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973”. In sostanza una situazione di crisi di liquidità dovuta alla crisi economica.
Rateazione Equitalia 120 rate: chi può chiederla
Il decreto del MEF del 6 novembre scorso, in vigore dall’8 novembre, prevede che per la richiesta dei piani straordinari di rateizzazione Equitalia, fermo l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, deve essere attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all’agente della Riscossione.
Quando il debitore è insolvente
Condizione di insolvibilità del debitore che sussistono quando l’importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza di rateazione Equitalia;
b) per le società ed enti commerciali, l’importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e l’indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1.