Quest’anno ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta e avrei dovuto versare entro il 30 novembre un 2° acconto di 500 euro. Al momento non ho effettuato il pagamento.
Ho sentito che il decreto Ristori-quater ha prorogato al 10 dicembre il termine di pagamento del 2° acconto.
A tal proposito, sono interessati dalla proroga anche i non titolari di partita iva?
Un eventuale ravvedimento da quanto decorre, dal 30 novembre, termine ordinario o dal 10 dicembre, data di proroga?
La proroga al 10 dicembre del 2° acconto delle imposte: senza calo di fatturato
Con il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
La proroga al 10 dicembre opera anche se il contribuente non ha subito alcun calo di fatturato.
Proroga con calo di fatturato: si va al 30 aprile 201
La proroga anziché al 10 dicembre è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese non soggette ad ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale):
- con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
- hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art.98 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) e dell’art.6 del D.l. 149/2020 (decreto Ristori) che disciplinano la proroga del termine di versamento della secondo unica rata dell’acconto 2020 per i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA).
Proroga senza calo di fatturato: zone rosse a arancioni
Attenzione, la proroga opera indipendentemente dal calo di fatturato o da altri requisiti relativi ai ricavi o ai compensi:
- per color che svolgono attività d’impresa arte o professione nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori-bis),
- aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d zone rosse).
La proroga riguarda anche gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni).
Attenzione, le zone rosse e arancioni sono quelle individuate alla data del 26 novembre 2020 (cosa che non era specificata nelle prime bozze del Ristori-quater):
- con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
- dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Ravvedimento 2° acconto: regole per i privati
Per i soggetti non titolari di partiva Iva non opera alcuna proroga del termine di pagamento del 2° acconto. Nè al 10 dicembre nè al 30 aprile 2021.
Infatti per tali soggetti rimane fermo il termine del 30 novembre.
Un esempio si soggetti non toccati dalla proroga è rappresentato dai non titolari di partita iva che: hanno presentato il 730 senza sostituto d’imposta o che dichiarano nel modello Redditi introiti da locazione, lavoro dipendente ecc.
Se ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto versamenti a debito seguono le seguenti regole:
- il Caf o il professionista trasmette l?F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o
- in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato alcontribuente.
Il contribuente paga l’F24 presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Attenzione, se si portano dei credito in compensazione, l’F24 deve essere presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ad ogni modo, i versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDItI Persone fisiche, senza partita iva. Il 2° acconto o l’unica rata di acconto, va versato entro il 30 novembre.
Di conseguenza, il termine per ravvedersi il 2° acconto da un omesso o carente versamento decorre proprio da tale data.
E’ ammesso anche un ravvedimento frazionato, ex art.13-bis D.Lgs 472/1997.
In sostanza si versa prima l’imposta e gli interessi e dopo la sanzione per carente o omesso versamento dell’imposta, ex art.13 del D.Lgs 472/1997.
In caso di ravvedimento frazionato:
- la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta;
- gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo;
- la riduzione applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).
Tuttavia, se prima del versamento della sanzione, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento , il contribuente perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Ravvedimento del 2° acconto: un esempio pratico
Riprendendo il caso specifico del quesito su esposto, ipotizziamo che il versamento si effettuato in data 20 dicembre.
In tale situazione, varranno le seguenti indicazioni:
- maggiore imposta da versare € 500;
- data omesso versamento, 30 novembre 2020;
- ravvedimento, 20 dicembre 2020;
- gg di ritardo, 20;
- sanzione ex art 13 D.Lgs 471/1997, 1/10 del 15% ossia 500*1,5%, euro 7,50.
- interessi, tasso 0,05%, 0,01 (non vanno indicati in F24 perché inferiori a € 1,03).
In pratica, nel caso specifico del quesito su esposto, se ravvedo il 2° acconto alla data del 20 dicembre dovrò versare 507.50 euro.