Proroga 2° acconto imposte: il ravvedimento in zona arancione o rossa

Il ravvedimento decorre dal 30 novembre, ammesso anche una regolarizzazione frazionata, si versa prima l'imposta e poi la sanzione.
4 anni fa
3 minuti di lettura

Quest’anno ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta e avrei dovuto versare entro il 30 novembre un 2° acconto di 500 euro. Al momento non ho effettuato il pagamento.

 

Ho sentito che il decreto Ristori-quater ha prorogato al 10 dicembre il termine di pagamento del 2° acconto.

 

A tal proposito, sono interessati dalla proroga anche i non titolari di partita iva?

 

Un eventuale ravvedimento da quanto decorre, dal 30 novembre, termine ordinario o dal 10 dicembre, data di proroga?

La proroga al 10 dicembre del 2° acconto delle imposte: senza calo di fatturato

Con il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

La proroga al 10 dicembre opera anche se il contribuente non ha subito alcun calo di fatturato.

Proroga con calo di fatturato: si va al 30 aprile 201

La proroga anziché al 10 dicembre è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese non soggette ad ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale):

  • con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
  • hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art.98 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) e dell’art.6 del D.l. 149/2020 (decreto Ristori) che disciplinano la proroga del termine di versamento della secondo unica rata dell’acconto 2020 per i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA).

 

Proroga senza calo di fatturato: zone rosse a arancioni 

 

Attenzione, la proroga opera indipendentemente dal calo di fatturato o da altri requisiti relativi ai ricavi o ai compensi:

 

  • per color che svolgono attività d’impresa arte o professione nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori-bis),
  • aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d zone rosse).

 

La proroga riguarda anche gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni).

 A prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

 

Attenzione, le zone rosse e arancioni sono quelle individuate alla data del 26 novembre 2020 (cosa che non era specificata nelle prime bozze del Ristori-quater):

 

  • con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
  • dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Ravvedimento 2° acconto: regole per i privati

Per i soggetti non titolari di partiva Iva non opera alcuna proroga del termine di pagamento del 2° acconto. Nè al 10 dicembre nè al 30 aprile 2021.

 

Infatti per tali soggetti rimane fermo il termine del 30 novembre.

 

Un esempio si soggetti non toccati dalla proroga è rappresentato dai non titolari di partita iva che: hanno presentato il 730 senza sostituto d’imposta o che dichiarano nel modello Redditi introiti da locazione, lavoro dipendente ecc.

Se ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto versamenti a debito seguono le seguenti regole:

 

  • il Caf o il professionista trasmette l?F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o
  • in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato alcontribuente.

 

Il contribuente paga l’F24  presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

 

Attenzione, se si portano dei credito in compensazione, l’F24 deve essere presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Ad ogni modo, i versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDItI Persone fisiche, senza partita iva. Il 2° acconto o l’unica rata di acconto,  va versato entro il 30 novembre.

 

Di conseguenza, il termine per ravvedersi il 2° acconto da un omesso o carente versamento decorre proprio da tale data.

 

E’ ammesso anche un ravvedimento frazionato, ex art.13-bis D.Lgs 472/1997.

 

In sostanza si versa prima l’imposta e gli interessi e dopo la sanzione per carente o omesso versamento dell’imposta, ex art.13 del D.Lgs 472/1997.

 

In caso di ravvedimento frazionato:

 

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta;
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la riduzione  applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).

 

Tuttavia, se prima del versamento della sanzione, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento , il contribuente perde  la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Ravvedimento del 2° acconto: un esempio pratico

Riprendendo il caso specifico del quesito su esposto, ipotizziamo che il versamento si effettuato in data 20 dicembre.

 

In tale situazione, varranno le seguenti indicazioni:

 

  • maggiore imposta da versare € 500;
  • data omesso versamento, 30 novembre 2020;
  • ravvedimento, 20 dicembre 2020;
  • gg di ritardo, 20;
  • sanzione ex art 13 D.Lgs 471/1997, 1/10 del 15% ossia 500*1,5%, euro 7,50.
  • interessi, tasso 0,05%, 0,01 (non vanno indicati in F24 perché inferiori a € 1,03).

 

In pratica, nel caso specifico del quesito su esposto,  se ravvedo il 2°  acconto alla data del 20 dicembre dovrò versare 507.50 euro.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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