La liquidazione periodica relativa al 4° trimestre, modello LiPe andava presentata entro lo scorso 1° marzo. Difatti, a norma di legge, il modello LIPE va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La scadenza cadeva domenica 28 febbraio, spostata al lunedì immediatamente successivo ossia a lunedì 1° marzo. Eventuali violazioni dell’obbligo, omesso/errato o infedele invio del modello sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La liquidazione periodica del 4° trimestre, LiPe
Con le liquidazioni periodiche Iva (Li.Pe.) i soggetti passivi Iva comunicano al Fisco i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva(art. 21-bis del decreto legge 78/2010). Liquidazioni che possono essere mensili o trimestrali.Di norma, il modello LIPE va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Dunque, la liquidazione periodica relativa al 4° trimestre, modello LIPE andava presentata entro lo scorso 1° marzo. La scadenza originaria era il 28 febbraio ma cadendo di domenica, 28 febbraio, è spostata, per legge, al lunedì immediatamente successivo ossia a lunedì 1° marzo.
L’invio della liquidazione periodica del 4° trimestre poteva essere effettuato direttamente nella dichiarazione Iva. In particolare, per evitare il doppio adempimento, comunicazione dati liquidazione periodica Iva e Dichiarazione Iva, era possibile presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio (1° marzo per il 2021) includendo anche i dati della liquidazione periodica del 4° trimestre.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento entro il 1° marzo dichiarazione Iva con il quadro VP.
Trascorso il termine del 1° marzo le violazioni possono essere sanate con la compilazione del quadro VH della dichiarazione Iva (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017)
In particolare,il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). Attenzione, nel quadro VH vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Il ravvedimento della liquidazioni periodica, LiPe, del 4° trimestre
Decorso il termine del 1° marzo senza che i dati della liquidazione periodica siamo inviati al Fisco trova applicazione la sanzione di cui all’art.11 comma 2-ter del D.Lgs 471/1997.
In particolare,
l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Le sanzioni appena individuate possono essere oggetto di ravvedimento operoso.
Il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta a metà, 250 euro, se la trasmissione “correttiva” è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.
Nello specifico, sulla base delle indicazioni contenute nella risoluzione n° 104/2017:
- qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, fermo il versamento della suddetta sanzione ravveduta;
- se con la dichiarazione annuale, post 1 marzo, sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ravvedibile;
- se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, entrambe ravvedibili.