L’Agenzia delle Entrate istituisce 12 nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente ad alcune imposte che emergono dalla dichiarazione redditi dei contribuenti.
In particolare, i nuovi codici tributo sostituiscono quelli già in uso ed interessano le imposte sostitutive e ad altre imposte dirette.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente all’omesso versamento (totale o parziale) delle imposte. Quindi, significa che non le ha pagate alle scadenze previste.
- l’imposta omessa
- la sanzione (ridotta a seconda del ritardo nel versamento)
- gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento di tutte le tre voci.
I nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso
Nel compilare il modello di pagamento F24, quando si fa il ravvedimento operoso, bisogna indicare un codice tributo che è distinto per ognuna delle menzionate voci.
Ecco, quindi, i nuovi codici tributo stabiliti dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione. 12/E del 2023:
- “8940” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
- “1940” – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
- “8941” – Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- “1941” – Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- “8942” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato
- 1942” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato
- “8943” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato
- “1943” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato
- “8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- “1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- “8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive
- “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte.
I codici tributo soppressi e l’entrata in vigore dei nuovi
Si tenga presente che, i nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso entrano in vigore non subito ma dal 2 maggio 2023
Contestualmente sono abrogati i codici tributo:
- “8913” – denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”
- “1992” – denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive
- “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.
Dunque, con decorrenza 2 maggio 2023 questi tre sono soppressi.