Ravvedimento operoso 2012. Un valido strumento in aiuto del contribuente che non ha effettuato in tempo il versamento Irpef, il versamento Irap e di altre tasse derivanti da Unico.
Ravvedimento operoso: cos’è
Istituito con il decreto legislativo n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è lo strumento con cui è possibile regolarizzare i versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Ravvedimento operoso: i beneficiari
A beneficiare del ravvedimento operoso sono tutti i contribuenti, che devono però rispettare determinati limiti di tempo e determinate condizioni, come la non constatazione e notifica della violazione, il mancato inizio di accessi, ispezioni e verifiche, nonché di altre attività di accertamento formalmente comunicate all’autore. In tali casi il ravvedimento operoso non può essere adoperato dal contribuente “distratto”. Così quando il contribuente non paga o paga in misura insufficiente le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, è possibile procedere comunque alla regolarizzazione, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, insieme agli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e alla sanzione in misura ridotta.
Sanzioni ravvedimento operoso
Proprio in riferimento al pagamento delle sanzioni , queste hanno misure diverse:
– del 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
– del 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).
Non si può usufruire di tale strumento invece, se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
Ravvedimento operoso 2012: le novità
La manovra di luglio 2011, il decreto legge n. 98/11 ha stabilito che i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro 14 giorni successivi alla scadenza, possono ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione ordinaria del 30% – che si applica all’omesso o tardivo pagamento – si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.
Ravvedimento operoso: come avviene il pagamento
Per i versamenti, occorre utilizzare:
- il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
- il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Qui di seguito trovate questi modelli:
Per ciò che riguarda le sanzioni, sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento. Vi riportiamo anche l’elenco completo dei codici, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.