Ravvedimento operoso. Più facile mettersi in regola con la riforma fiscale

Ammessa la possibilità del cumulo giuridico anche per il ravvedimento operoso, si pagherà un'unica sanzione
9 mesi fa
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ravvedimento speciale
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Buone notizie per i contribuenti, lo schema di decreto di riforma delle sanzioni tributarie prevede un ampliamento dei vantaggi legati al ravvedimento operoso. In ipotesi di commissione di più violazioni, non sarà più necessario versare una sanzione per ogni violazione commessa ma potrà essere applicata un’unica sanzione.

Questo, in molti casi, rappresenterà un bel risparmio per il contribuente che di sua spontanea volontà vuole sanare un’irregolarità commessa: ad esempio l’omessa fatturazione seguita da una dichiarazione infedele.

Vediamo nello specifico cosa cambia con la riforma fiscale in materia di ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art.13 del D.lgs 472/1997.

Si tratta di un istituto fiscale che permette al contribuente che ha commesso una violazione (ad esempio un omesso versamento delle imposte) di mettersi in regola di sua spontanea  volontà versando la sanzione prevista per la violazione commessa ridotta a seconda del tempo che è passato tra la scadenza ordinaria del versamento (o dell’adempimento) e il momento in cui decide di ravvedersi.

E’ chiaro che più è ridotto questo lasso di tempo, maggiore sarà l’abbattimento della sanzione ordinaria.

Il versamento della sanzione non deve per forza avvenire insieme al tributo. Tuttavia, la data di versamento del tributo incide ai fini della sanzione base applicabile. Individuata la sanzione, questa potrà essere ridotta a seconda della data in cui sarà stata versata.

A ogni modo, il legislatore individua precise scadenze temporali rispetto alle quali operano differenti tagli sulle sanzioni.

Non è ammesso il ravvedimento in ipotesi di ricezione di atti di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). Nei fatti, tanto per fare un esempio, un avviso bonario blocca la chance di ravvedimento operoso.

Riforma fiscale. Più facile mettersi in regola con il nuovo ravvedimento operoso

Fino a oggi, in ipotesi di commissione di più violazioni (ad esempio, omessa fatturazione, seguita da dichiarazione infedele) non era possibile pagare un’unica sanzione che coprisse tutte le violazioni commesse.

Nei fatti, si devono sanare le singole violazioni commesse. Dunque non è applicabile il c.d. cumulo giuridico, ex art.12 del D.Lgs 472/1997.

Con lo schema di decreto di riforma delle sanzioni tributarie, viene messo mano proprio a tale aspetto, ammettendo il ricorso al cumulo  anche in ipotesi di ravvedimento operoso

Ciò in linea con i principi di intervento fissati con la legge di delega al Governo per la riforma fiscale (L.n°111/2023).

Principi indicato nell’art. 20 , lett. c) n. 1 della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), il quale richiede di “migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei”, nonché nell’art. 20, lett. c) n. 4, il quale dispone di “rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi” di miglioramento della proporzionalità, attenuazione del carico, livellamento con altri Stati europei, “anche estendendone l’applicazione agli istituti deflattivi”.

Le modiche al ravvedimento operoso

La riforma fiscale, interviene sul citato articolo 13 (ravvedimento), rivedendo anche gli abbattimenti da applicare alle sanzioni ordinarie.

In particolare:

  • la lettera b-bis), come modificata prevede la riduzione della sanzione a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre (e non entro come precedentemente previsto) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno (e non come precedentemente stabilito entro due anni) dall’omissione o dall’ errore;
  • la lettera b-ter), come modificata, prevede la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Ulteriori modifiche

La lettera b-quater), come modificata, prevede la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n.

4 del 1929, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’articolo 5-quater del decreto legislativo n. 218 del 1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

A ogni modo riprendendo il discorso sul cumulo giuridico, come da relazione illustrativa:

il contribuente avrà la facoltà di sanare più violazioni della medesima disposizione, o violazioni che, in progressione o con la medesima risoluzione, hanno inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, commessi in più periodi d’imposta, versando un’unica sanzione adeguatamente aggravata.

Ai fini della riduzione applicabile in sede di ravvedimento, occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. Si prenderà a riferimento la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di un quarto (da un quarto al doppio).

Riassumendo…

  • La riforma fiscale interviene anche in materia di ravvedimento operoso;
  • anche in ipotesi di ravvedimento sarà riconosciuta al contribuente la chance di cumulo giuridico;
  • ciò permetterà al contribuente di risparmiare sulle sanzioni da pagare per le violazioni commesse.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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