Ravvedimento operoso. Quali sono i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate pagabili a rate? (Quesito)

Da verificare se addizionale regionale e addizionale comunale possano essere considerati tributi amministrati dal Fisco ai fini del ravvedimento operoso
2 mesi fa
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In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito relativo alla chance di ravvedimento operoso per mettere a posto i versamenti omessi o carenti delle imposte a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Lo scorso anno ho presentato il modello Redditi dal quale risulto a debito sia per l’addizionale regionale che per quella comunale. Detto ciò, vorrei sfruttare il ravvedimento per regolarizzare il pagamento però vorrei farlo in maniera frazionata. Dunque pagando man mano parte dell’imposta insieme alla sanzione e agli interessi alla stessa proporzionati.

In sintesi, vorrei pagare a “rate”. 

Ho un dubbio però, visto che il ravvedimento frazionato riguarda i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, addizionale regionale e addizionale comunale possono essere considerate tali? 

Prima di dare una risposta al nostro lettore, facciamo un cenno al ravvedimento operoso richiamando anche l’ipotesi di ravvedimento frazionato.

Il ravvedimento operoso

Grazie al ravvedimento operoso (ex art.13 e 13-bis del D.Lgs 472/1997), il contribuente può regolarizzare carenti od omessi versamenti delle imposte (ma anche di tributi quali IMU, TARI, ecc), pagando la sanzione per omesso versamento da ridurre a seconda del tempo trascorso tra la data entro la quale il versamento andava effettuato e quella di effettivo pagamento.

A monte, bisogna individuare qual è la sanzione applicabile per gli omessi versamenti.

La sanzione è quella individuata all’art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

La riforma fiscale ha ridotto la sanzione dal 30% al 25%. Dunque nella seconda ipotesi si applica il 12,5% e non il 15%. Attenzione però, le novità della riforma valgono solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per quelle commesse prima di tale data rimangono in essere le vecchie regole.

Al di la di quando verranno sistemate.

Individuate le sanzioni su queste si applica il ravvedimento operoso. Con il il ravvedimento sprint (pre riforma) ossia fatto nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo: si applica una sanzione pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Quindi la sanzione massima dovuta, in questa ipotesi è dell’1,1 % se ci si ravvede l’11° giorno (0,1% x 11 giorni di ritardo). Tanto per fare un esempio.

Ciò vale anche per il ravvedimento dei soggetti ISA.

Dal ravvedimento sprint a quello lunghissimo

A ogni modo si può distinguere tra

  • Ravvedimento sprint;
  • Ravvedimento breve;
  • Ravvedimento intermedio;
  • Ravvedimento lungo;
  • Ravvedimento lunghissimo.

Più è tempestivo è il ravvedimento più bassa sarà la sanzione da pagare al Fisco. La riforma fiscale ha cambiato anche il ravvedimento operoso.

L’avviso bonario blocca il ravvedimento operoso

Prima di porre in essere il ravvedimento operoso, è bene verificare che l’Agenzia delle entrate non abbia già inviato un avviso bonario. O altro tipo di atto.

Infatti, come regola base il ravvedimento è possibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Salvo però la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ravvedimento operoso. Quali sono i tributi amministrati dal Fisco? (Quesito)

Nel quesito su esposto si fa riferimento al ravvedimento frazionato.

Il riferimento è alla possibilità di sistemare i pagamenti Irpef, Ires, Iva, ecc a rate.

Dunque pagando di volta in volta parte dell’imposta a debito e rapportando alla stessa sanzioni e interessi.

Tale possibilità è ammessa per legge (art.13-bis del D.Lgs 472/1997). Tuttavia laddove il Fisco notifichi al contribuente un avviso bonario o un accertamento, sulle somme non ancora versate perderà la possibilità di ravvedimento. Con applicazione della sanzioni ordinarie. Dunque c’è la possibilità i pagare a rate ma ciò non mette a riparo da eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate sugli omessi versamenti residui in corso di regolarizzazione.

Detto ciò, la chance di ravvedimento frazionato riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Il nostro lettore ci chiede se addizionale regionale e addizionale comunale all’Irpef possano essere considerate tali?

Ebbene la risposta è affermativa.

Infatti nella circolare n°23/2015 sul ravvedimento , l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.

Riassumendo…

  • Il ravvedimento operoso può essere sfruttato anche a tranches;
  • tale possibilità riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate;
  • tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche le addizionali all’Irpef regionale e comunale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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