Nuovo ravvedimento operoso, arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Pubblicata la circolare n. 42/E del 12 ottobre in cui l’Agenzia offre un’ampia panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni.
Il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
La disciplina dell’istituto è stata profondamente innovata dalla legge di stabilità 2015 che, allo scopo di semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e di favorire la compliance fiscale, ne ha modificato l’assetto originario.
Il ravvedimento, infatti, è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione e l’introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni.
Nuovo ravvedimento operoso: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare n. 42 affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento operoso, dalle dichiarazioni dei redditi contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo.
La circolare, contiene tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Inoltre, fornisce risposte a quesiti specifici su come è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.