Sfruttare la chance di ravvedimento speciale, Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, anche per sanare l’eventuale omessa dichiarazione di redditi da locazione in cedolare secca. E’ possibile? Ebbene questo quesito è stato posto da un nostro lettore direttamente a noi di Investire Oggi.
La riposta non è così scontata, posto che a monte bisogna individuare il tipo di violazione commessa per poi rapportarla anche alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2023.
Ma andiamo con ordine. Vediamo quelle che sono le caratteristiche del ravvedimento speciale per poi dare una risposta al suddetto quesito.
Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio
Quando si parla di ravvedimento speciale, si fa riferimento alla sanatoria che opera in deroga al ravvedimento ordinario. La sanatoria vale solo rispetto ai tributi amministrai dall’Agenzia delle entrate per violazioni ascrivibili al periodo d’imposta 2021 e antecedenti.
Grazie al ravvedimento speciale, il contribuente può sanare la violazione commessa, applicando alla sanzione prevista per la stessa una riduzione a 1/18. Il contribuente dovrà pagare anche l’imposta e gli interessi.
Nella circolare n° 2 sopra citata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali.
Violazioni che invece sono potenzialmente sanabili con la c.d. definizione agevolata degli avvisi bonari, anche se riferite alle Li.Pe.
La sanatoria si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.
E’ ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Nei fatti, dopo il 31 marzo, senza che sia rimossa l’irregolarità, ritorna a pieno regime il ravvedimento operoso ordinario.
Il ravvedimento speciale anche per la cedolare secca?
In premessa abbiamo fatto riferimento al quesito con il quale ci è stato chiesto se è possibile sanare con il ravvedimento speciale anche l’omessa dichiarazione di un reddito da cedolare secca.
Ebbene, sopra abbiamo accennato la foto che non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali.
Ad esempio si tratta di violazione legate ad errori di calcolo, indicazioni di detrazioni in misura maggiore rispetto a quella spettante, ecc. Nel caso specifico dell’omessa indicazione di un reddito, superati 90 gg dalla presentazione della dichiarazione nella quale il reddito avrebbe dovuto essere indicato, la violazione commessa è quella di dichiarazione infedele.
Dunque, si tratta di violazione non rilevabile tramite controllo automatico delle dichiarazioni (art.36-bis DPR 600/73). Da qui, è corretto affermate che grazie al ravvedimento speciale, potranno essere sanate anche le violazioni relativa all’omessa indicazione di un reddito da locazione in regime di cedolare secca.