Al ravvedimento speciale previsto dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, si applicano, laddove non previsto diversamente, le disposizioni specifiche di cui al ravvedimento operoso ordinario. Laddove un contribuente intende sistemare con dichiarazione integrativa l’omessa indicazione di un reddito, dovrà tenere conto che i termini di accertamento a cui deve attenersi il Fisco ripartono da zero.
Ciò vale per tutti i dati indicati nella nuova dichiarazione dei redditi o solo per quelli riconducibili all’integrazione?
Partendo dai concetti base sottesi alla nuova sanatoria ossia al ravvedimento speciale, vediamo di arrivare a puntuale conclusione.
Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio 2023
Grazie al ravvedimento speciale, viene data la possibilità di sanare le violazioni commesse rispetto alle dichiarazioni dei redditi, Iva, 770 validamente presentate. E relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Posto che la norma fa riferimento alle dichiarazioni validamente presentate, sono escluse dalla sanatoria le dichiarazioni omesse; al contrario, entrano appieno nel ravvedimento speciale le dichiarazioni tardive.
Affinché il contribuente metta a posto la sua situazione, dovrà versare l’imposta non pagata alla scadenza originaria, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/18. E’ necessario sanare le singole violazioni. Infatti non è ammesso il c.d. cumulo giuridico. Detto ciò, possono essere oggetto di ravvedimento speciale anche le c.d. violazioni prodromiche. Vedi ad esempio l’omessa fatturazione.
Il pagamento del dovuto, contestuale alla rimozione della violazione, può essere effettuato in un’unica soluzione. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023. È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo. Con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Le rate successive alla prima, sono da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Non trova applicazione il lieve inadempimento.
Con la dichiarazione integrativa, il Fisco avrà più tempo per i controlli
Tra le varie violazioni sanabili, vi rientrano anche le dichiarazioni infedeli. Si parla di dichiarazione infedele, quando il contribuente omette di dichiarare un reddito e si ravvede con una dichiarazione integrativa trascorsi 90 gg dal termine di scadenza della dichiarazione rispetto alla quale è stata commessa l’omissione.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Dunque, per quanto non espressamente disciplinato ai commi da 174 a 177, trattandosi, pur sempre, come detto, di una forma “speciale” di ravvedimento operoso, sia pure accessibile a condizioni agevolate, opera – in quanto compatibile – la disciplina ordinaria e, per l’effetto, ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
In premessa ci siamo chiesti se la presentazione della dichiarazione integrativa, presentata ai fini del ravvedimento speciale, comporta l’azzeramento dei termini di accertamento per tutti i dati reddituali inseriti in dichiarazione dei redditi.
Ebbene, considerato che sia tratta pur sempre di ravvedimento posto in essere tramite integrativa, i termini di accertamento si allungheranno. Ma solo rispetto ai nuovi dati inseriti nella dichiarazione integrativa. Rispetto a quelle originaria.
Cosicché, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere l’avvio di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Solo rispetto agli elementi oggetto di integrazione.