Assicurazione auto obbligatoria anche per le auto ferme in garage. Dallo scorso 23 dicembre 2023, auto, moto, e tutti i veicoli a motore adibiti a circolazione stradale dovranno essere assicurati indipendentemente dal fatto che circolino su strade di uso pubblico. Lo prevede un decreto legislativo pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale che recepisce la direttiva europea di due anni fa 2021/2118/UE.
Cade quindi la franchigia prevista finora dal codice delle assicurazioni private per coloro che possiedono veicoli a motore adibiti a circolazione stradale anche se fermi da anni in aree di sosta private o in box auto.
Assicurazione auto obbligatoria anche se ferma in garage
Ma perché questa novità? Viene ovviamente da pensare che lo scopo sia quello di far guadagnare ancora di più le compagnie di assicurazione. E su questo non vi è alcun dubbio. Tuttavia, in base alle disposizioni Ue, è emerso che molti veicoli, fermi da anni, circolavano su strade pubbliche, anche solo per qualche ora, prive di adeguata copertura assicurativa. Come le auto e le moto storiche. O mezzi d’epoca che venivano spostati di frequente da un’area privata all’altra o verso saloni per esposizioni temporanee. Col rischio di causare danni a terzi sulle strade.
Come noto, l’assicurazione auto, già molto costosa (in alcune città l’Rc auto costa meno) copre la responsabilità civile del proprietario del veicolo in caso di danni a terzi causati dall’utilizzo del veicolo. In pratica, l’assicurazione risarcisce i danni causati al veicolo di un’altra persona, a persone o cose in caso di incidente stradale. Se un veicolo non è assicurato e causa un incidente, il proprietario del veicolo è tenuto a risarcire i danni causati con i propri soldi.
“sono soggetti a obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni“.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione – loricordiamo – il proprietario del veicolo è soggetto a una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro (art. 193 Cds). Oltre alla perdita di 5 punti sulla patente di guida e alla sanzione accessoria del femro amministrativo.
Deroghe alla Rc Auto obbligatoria
Unica eccezione è rappresentata dai veicoli che sono inidonei a circolare, in quanto privi di parti essenziali, come il motore o le ruote. Più nello specifico sono esentati dall’obbligo di assicurazione i veicoli:
- ritirati dalla circolazione (radiati per demolizione o per esportazione);
- il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente in conseguenza di sequestro, fermo amministrativo o revisione obbligatoria non superata;
- non idonei all’uso come mezzo di trasporto (non omologati);
- il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una formale comunicazione all’assicurazione. La sospensione può essere richiesta più volte fino a un massimo di dieci mesi (per i veicoli storici il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a undici mesi);
Sono escluse dall’obbligo anche le sedie a rotelle destinate esclusivamente alle persone con disabilità fisiche in quanto – precisa la legge – “non sono considerate veicoli”.
Riassumendo…
- Scatta l’obbligo di assicurare i veicoli a motore fermi su aree private e box auto.
- Sanzioni pecuniarie e perdita di punti patente per chi trasgredisce.
- E’ possibile sospendere l’assicurazione obbligatoria fino a 11 mesi in caso di inutilizzo.