RC auto: solo la compagnia assicurativa può sospendere i premi

Allungato a 30 giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza ma non è prevista ex lege la sospensione dei premi
5 anni fa
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Ci sono 15 giorni di tempo in più per andare dal proprio assicuratore a rinnovare la polizza RC auto ma non c’è la sospensione dei primi assicurativi. L’attuale disciplina normativa in tema di assicurazioni, all’art. 170-bis del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), comma 1 stabilisce che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. Al comma 1-bis dello stesso art. 170-bis si legge poi che la risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

La copertura assicurativa è necessaria

Nessun decreto emanato fino ad oggi a fronte dell’emergenza in atto, ha previsto, invece, come ad esempio fatto per i mutui acquisto prima casa, la sospensione del pagamento dei premi assicurativi, lasciando facoltà di previsione in tal senso alle stesse imprese di assicurazioni. Si ricorda, infatti, che i servizi assicurativi non sono interessati da provvedimenti di chiusura dell’attività (rientrano tra le attività di cui all’Allegato 1 del decreto-legge del 22 marzo 2020 come modificato dal decreto Mise 25 marzo 2020) e, comunque, anche se solo per le specifiche esigenza di necessità (lavoro, ecc,), la circolazione dei veicoli è ancora ammessa, con possibilità sinistri alle porte, e quindi, la necessità della copertura assicurativa.

Ad ogni modo, con l’intento di contenere il più possibile lo spostamento fisico delle persone, con l’art. 125 (rubricato “Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni”) del decreto Cura Italia, al comma 2, come già evidenziato in altro precedente nostro articolo, è stabilito che fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni. Quindi, ad esempio, per un contratto di assicurazione in scadenza il giorno 15 aprile, se prima del predetto intervento modificativo l’assicurato aveva la copertura della RC auto fino ai 15 giorni successivi, con la previsione normativa richiamata la copertura è allungata di ulteriori 15 giorni, arrivando così a 30.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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