Il reclamo spedito via PEC è perfettamente assimilabile a quello spedito con raccomandata postale con ricevuta di ritorno e proprio per questo motivo non può essere ignorato.
Chiunque ignori un reclamo giunto via Pec viola la normativa vigente poichè, così come stabilito dal CoReCom Toscana, con determinazione numero 6 dello scorso 19 maggio, il reclamo inviato via PEC a tutte le società che hanno l’obbligo di comunicare presso al Camera di Commercio l’indirizzo di posta elettronica certificata, è perfettamente assimilabile alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il CoReCom Toscana preciso inoltre, che la posta elettronica certificata consiste in un servizio di comunicazione che, tramite l’intervento di un soggetto certificatore, permette di ottenere una ricevuta di spedizione del proprio messaggio. Se anche il destinatario della comunicazione usa un sistema PEC viene fornita un’ulteriore seconda ricevuta di consegna con un valore legale del tutto corrispondente a quello della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Cos’ come, quindi, si considera ricevuta la raccomanda anche se il destinatario si dimentica di aprirla, la stessa procedura è valida anche per la Pec, la comunicazione risultante dai registri, quindi, è entrata nella sfera di conoscenza della società e il reclamo deve ritenersi ricevuto.