Un recente sentenza del Tribunale di Cagliari, la numero 1912 del 18 maggio 2016, chiarisce quando i call center commettono una violazione della privacy comunicando ai familiari del debitori notizie che riguardano il debito.
Non si tratta di un reato vero e proprio ma di una irregolarità che va a ledere i diritti alla privacy della persona.
Situazione debitoria: può essere comunicata ai familiari?
Gli operatori del call center che riferiscono ad un familiare la situazione debitoria di un congiunto, o anche solo l’esistenza del debito, a volte violano penalmente la privacy del debitore, ma non sempre questo avviene e non sempre tale violazione fa incorrere in sanzioni penali.
Quando non si configura il reato?
Se il danno prodotto dalla divulgazione della notizia riservata non è apprezzabile non si configura il reato di trattamento illecito dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali che violano le norme sulla privacy è punito dalla legge quando costituisce un reato grave che possa arrecare un danno all’interessato. La sanzione, in questo caso nella reclusione da 6 a 18 mesi se ne deriva un danno ma se si è commesso il reato di diffusione dei dati la reclusione da 6 a 24 mesi.
Quando si configura il reato?
Il reato si configura nel momento che la diffusione dei dati abbia determinato direttamente ed immediatamente un danno nei confronti del soggetto cui i dati sono riferiti.
Non sono penalmente rilevanti le violazioni formali che non hanno determinato un danno patrimoniale apprezzabile.
Gli operatori di call center che parlano al telefono della situazione debitoria di un soggetto con familiare di quest’ultimo informandolo dell’esistenza del debito per evitare la segnalazione alla banca dati creditizia, anche trattandosi di una condotta irregolare, non è punibile penalmente poichè non ha determinato un danno apprezzabile alla privacy della vittima.