Redditi 2019: integrativa entro il 30 novembre con sanzioni ridotte per l’infedeltà

Presentando il modello Redditi integrativo il contribuente versa le sanzioni ridotte ad 1/8
4 anni fa
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Il modello Redditi infedele presentato entro il 2 dicembre 2019 può essere regolarizzato anche entro il prossimo 30 novembre, presentando un’integrativa e versando la sanzione per infedeltà dichiarativa ridotta ad 1/8.

 

Ad ogni modo, è necessario che l’Agenzia delle Entrate non abbia già contestato l’infedeltà dichiarativa.

 

Ecco in chiaro quando e a quali condizioni è ancora possibile regolarizzare il modello Redditi infedele.

Il modello Redditi 2019: la data del 2 dicembre 2019

Il modello Redditi 2019 andava presentato entro lo scorso 2 dicembre. La scadenza generale era il 30 novembre ma essendo che cadeva di sabato, la data per adempiere coincideva con lunedì 2 dicembre.

 

Il modello Redditi può essere utilizzato anche dagli eredi.

 

Difatti, considerando la data appena individuata:

  1. la dichiarazione ordinaria andava presentata entro il 2 dicembre;
  2. la dichiarazione tardiva doveva rispettare il termine del 2 marzo 2020;
  3. quella presentata oltre tale termine è considerata omessa.

Cosa succede se una volta presentato la dichiarazione il contribuente si accorge di non avere indicato un reddito?

 

Si pensi all’omessa indicazione di un reddito da locazione.

 

Ebbene, in tale caso potrebbe configurarsi  un’infedeltà dichiarativa.

 

Dunque, il riferimento è ad un errore del contribuente che non è rilevabile in sede di controllo automatico o formale delle dichiarazioni (ex art 36-bis e 36-ter DPR 600/1973).

 

Così è stato inquadrato dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°42/e 2016.

Il modello Redditi infedele

Nella circolare 42/e 2016,  l’Agenzia delle entrate ha valutato l’omessa indicazione di un reddito, a seconda se la sue regolarizzazione avvenga o meno entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

 

Per il modello Redditi 2019, la data spartiacque era dunque il 2 marzo 2020.

 

Quale sanzione per l’omessa indicazione di un reddito da locazione? 

 

L’omessa indicazione di un reddito sanata entro il 2 marzo avrebbe comportato il versamento della sanzione

di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.

lgs. n. 471 del 1997, secondo cui, “fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, (ossia fuori dai casi di infedeltà n.d.r.) se (nel)la dichiarazione (…) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per (…)la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento.

Dunque, entro 90 giorni dall’errore, il contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa e versare le seguenti sanzioni:

 

  • euro 250 sanzione fissa (nel senso che non dipende dall’entità dell’imposta non versata), ridotta ad 1/9 (ai sensi della lettera a-bis dell’art13 D.Lgs 472/1997, ravvedimento operoso) ossia euro 27,78;
  • sanzione per omesso versamento ossia sanzione del 15% rispetto all’imposta non versata alla data del 1° luglio 2019, anch’essa ravvedibile.

 

Essendo che siamo a novembre 2020, dobbiamo far riferimento “agli errori sanati trascorsi 90 gg dal termine ordinario di presentazione del modello Redditi 2019.

Redditi 2019: integrativa entro il 30 novembre

 

Il superamento della data del 2 marzo, cambia completamente il quadro sanzionatorio a carico del contribuente.

 

Cambia, in quanto si parla di “infedeltà dichiarativa” e non più di errori relativi al contenuto della dichiarazione.

 

Ciò comporta che, per sanare un modello Redditi 2019 infedele, il contribuente che non ha ancora provveduto, può presentare un modello Redditi 2019,  dichiarazione integrativa, anche entro il prossimo 30 novembre 2020, versando:

 

  • la sanzione del 90% calcolata sulla maggiore imposta dovuta,
  • applicando, in ravvedimento, la riduzione della sanzione ad 1/8.

 

 

Infatti, secondo l’art.13 del D.Lgs 472/1997, comma 1,lett.b)(ravvedimento operoso), la sanzione è ridotta

ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Ad ogni modo, se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, si applica la sanzione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997(paragrafo precedente), ridotta anch’essa in ravvedimento.

Un esempio pratico

Con un esempio pratico ti aiutiamo a capire meglio come regolarizzare un modello Redditi 2019 infedele, con una dichiarazione integrativa.

 

Ipotizziamo che il Sig. Rossi lo scorso anno abbia presentato un modello Redditi 2019 omettendo di indicare un reddito da locazione per € 6.000. Reddito per il quale non ha optato per la cedolare secca.

 

Ciò ha comportato il versamento di un’imposta inferiore di € 800, rispetto a quella effettivamente dovuta. Rispetto al totale dei Reddit conseguiti.

 

Ipotizzando che il contribuente versa il dovuto entro il 28/11, sarà tenuto a pagare:

 

  • la maggior imposte per € 800,
  • la sanzione per infedeltà dichiarativa per € 90 € (sanzione del 90% ridotta ad 1/8*l’imposta dovuta)
  • interessi 3,57 €.

 

In totale verserà euro 893,57 €.

 

E’ ammesso anche un ravvedimento frazionato, ex art.13.bis D.Lgs 472/1997.

 

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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