Con la circolare n°4 di venerdì’ scorso l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità in materia di tassazione Irpef introdotte dalla Legge di bilancio 2022.
Specifici chiarimenti hanno riguardato la nuova no tax area per i redditi da lavoro autonomo professionale o d’impresa.
La nuova no tax area per il lavoro autonomo
La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha rivisto la soglia reddituale entro la quale non si paga Irpef per alcune tipologie di reddito. Sono interessate dalle novità anche i redditi di lavoro autonomo o di impresa, anche occasionale.
La detrazione per “tipologia di reddito”, ex art13, comma 5 del DPR 917/86, TUIR, è aumentata da 1.104 euro a 1.265 . Di conseguenza, per i contribuenti in questione, la no tax area sale da 4.800 euro 5.500. L’importo di 1265 corrisponde all’Irpef teoricamente dovuta per i redditi fino a tale importo di 5.500 euro (5500*23%).
Andando più nello specifico, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022 (Fonte circolare n° 4):
- amplia da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
- introduce una ulteriore soglia di reddito – superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro – con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
- rimodula l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
- prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
Quali sono i redditi interessati dalle novità?
Nella circolare n° 4, l’Agenzia delle entrate richiama nello specifico i redditi che sono interessati della nuova no tax area o comunque delle nuove detrazioni per tipologia di reddito sopra evidenziate.
Trattasi, in particolare dei redditi:
- di lavoro autonomo (cfr. articolo 53 del TUIR);
- delle imprese minori ossia in contabilità semplificata (cfr. articolo 66 del TUIR);
- derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (cfr. articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR);
- derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (cfr. articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR).
Le novità si estendono anche ad alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ad esempio: i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera e), del TUIR); indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR).